Partita IVA

Tutti gli adempimenti contabili e fiscali, di interesse a coloro che dispongono di una propria partita iva personale ed alle società.

Sussidi Inarcassa per COVID-19

Vi informiamo che l’Inarcassa ha previsto dei sussidi, per le famiglie dei suoi iscritti, affette da COVID-19.

Il sussidio viene corrisposto una sola volta per ciascun nucleo familiare, con riferimento all’evento di maggiore gravità accertato nella seguente misura:

  1. Euro 5.000 in caso di decesso;
  2. Euro 3.000 in caso di ricovero;
  3. Euro 1.500 per contagio o sospetto contagio da COVID-19 senza ricovero, con esclusione dei soggetti asintomatici, che abbia comportato l’impossibilità ad esercitare la libera professione per almeno 21 giorni.

 

Per maggiori informazioni, vi consigliamo di leggere la pagina dedicata, disponibile nel sito istituzionale dell’ente.

https://www.inarcassa.it/site/home/assistenza/sussidi-covid-19.html

Rimaniamo comunque a disposizioni per fornirvi maggiori dettagli e per l’eventuale presentazione delle domande di sussidio.

Decreto Ristori – Proroga della Cassa Integrazione

Tra le novità presenti nel decreto legge c.d. “Ristori” approvato questa settimana dal Consiglio dei Ministri, assume particolare rilievo l’ulteriore concessione di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e in deroga, con causale emergenziale COVID-19.

Il nuovo provvedimento riconosce ai datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa, per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di presentare domanda di concessione dei trattamenti di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga ex DL 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”), per una durata massima di 6 settimane, collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.
La norma stabilisce che con riferimento a tale periodo le predette 6 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19.

Per i datori di lavoro potrebbe sussistere l’obbligo, di versare un contributo calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore, per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. L’ammontare del contributo, molto probabilmente, sarà inversamente proporzionale al calo del fatturato aziendale.

 

Sarà nostra cura aggiornarvi, non appena avremo ulteriori notizie in merito a questo argomento.

Nuova scadenza per i pagamenti sospesi e rimessione in termini

Il DL cd. Rilancio ha ulteriormente prorogato la scadenza dei pagamenti dei debiti tributari e contributivi sospesi, in questo periodo.

In più riprese abbiamo registrato provvedimenti normativi, volti a rinviare gli impegni fiscali in calendario tra il mese di marzo e il mese di maggio di quest’anno.

Ciascuna proroga andava valutata tenendo conto di alcuni requisiti soggettivi (come ad esempio le categorie economiche particolarmente colpite dall’epidemia), piuttosto che di requisiti quantitativi come la riduzione dei ricavi registrata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il DL 34 del 19/05/2020 negli articoli 126 e 127, allinea in modo pressoché uniforme tutte le proroghe rispetto all’inizio dei pagamenti.

Si inizierà a pagare dal 16 settembre 2020 in unica soluzione o in 4 rate mensili con la prima a decorrere sempre dal 16 settembre.

 

Nella tabella che segue riepiloghiamo le varie sospensioni.
Per tutte, il primo appuntamento alla cassa è previsto per il 16 settembre 2020:

 

CHI SCADENZA SOSPESA CONDIZIONE COSA SPOSTATA AL RIF.
Soggetti con ricavi o compensi < 50 MLN Euro ne periodo di imposta precedente 16/04/2020 16/05/2020 Ricavi/compensi marzo/aprile 2020 < marzo/aprile 2019 di almeno il 33% Ritenute su reddito lavoro dipendente e assimilati, contributi Inps ed Inail, Iva Entro il 16/09/2020 in unica soluzione o 4 rate mensili art. 18 DL 23 del 8/4/2020 e art. 126 DL  34 del 19/05/2020
Soggetti con ricavi o compensi > 50 MLN Euro nel periodo di imposta precedente 16/04/2020 16/05/2020 Ricavi/compensi marzo/aprile 2020 < marzo/aprile 2019 di almeno il 50% Ritenute su reddito lavoro dipendente e assimilati, contributi Inps ed Inail, Iva Entro il 16/09/2020 in unica soluzione o 4 rate mensili art. 18 DL 23 del 8/4/2020 e art. 126 DL  34 del 19/05/2020
Soggetti con sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e
Piacenza – a prescindere da
16/04/2020 16/05/2020 Ricavi/compensi marzo/aprile 2020 < marzo/aprile 2019 di almeno il 33% Ritenute su reddito lavoro dipendente e assimilati, contributi Inps ed Inail, Iva Entro il 16/09/2020 in unica soluzione o 4 rate mensili art. 18 DL 23 del 8/4/2020 e art. 126 DL  34 del 19/05/2020
Soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1° aprile 2019 16/04/2020 e 16/05/2020 nessuna Ritenute su reddito lavoro dipendente e assimilati, contributi Inps ed Inail, Iva Entro il 16/09/2020 in unica soluzione o 4 rate mensili art. 18 DL 23 del 8/4/2020 e art. 126 DL  34 del 19/05/2020
Tutti dal 2/03/2020 al 31/03/2020 Ricavi o compensi < 2 MLN Euro Ritenute su reddito lavoro dipendente e assimilati, contributi Inps ed Inail, Iva Entro il 16/09/2020 in unica soluzione o 4 rate mensili art. 62 DL 18 del 17/3/2020 e DL 34 del 19/05/2020
Categorie particolarmente colpite (turismo, ristorazione, attività sportive e culturali, intrattenimento, assistenza, trasporti, ecc) dal 2/03/2020 al 30/04/2020 nessuna Ritenute su reddito lavoro dipendente e assimilati, contributi Inps ed Inail. Entro il 16/09/2020 in unica soluzione o 4 rate mesili DL 9/2020 e art. 61 DL 18/2020, Ris. 12/E 2020,art. 127 dl 34 del 19/05/2020
Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche dal 2/03/2020 al 30/06/2020 nessuna Ritenute su reddito lavoro dipendente e assimilati, contributi Inps ed Inail, Iva (PER EFFETTO DELLA CONVERSIONE DEL DL CURA ITALIA) Entro il 16/09/2020 in unica soluzione o 4 rate mesili art. 61 DL 18/2020 convertito con modifiche e DL 34 del 19/05/2020

 

È altresì prevista la remissione nei termini dei pagamenti, dovuti a seguito di controllo automatizzato o formale.

Per effetto dell’articolo 144 del DL Rilancio tutti i pagamenti dovuti a seguito di avvisi bonari, controlli formali e i relativi ruoli, in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, si considerano pagati tempestivamente, quindi nei termini, se effettuati entro il 16 settembre 2020, in unica soluzione o in 4 rate di apri importo con scadenza il 16 di ciascun mese.

 

Desideri avere maggiori informazioni, in merito alla proroga dei versamenti?

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Bonus 600€ ai professionisti iscritti a casse previdenziali private

Il “Bonus 600 Euro” è stato esteso, anche ai liberi professionisti iscritti alle casse previdenziali private. Questa agevolazione fa parte del Fondo di ultima istanza e per il momento è una tantum, limitata al mese di marzo.

A chi spetta?

  1. Ai lavoratori che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo (al lordo dei canoni di locazione soggetti a cedolare secca) non superiore a 35.000 euro, la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  2. Ai lavoratori che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo (al lordo dei canoni di locazione soggetti a cedolare secca) compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • Per cessazione dell’attività va intesa la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
  • Per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa va comprovata la riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

A quali condizioni?

Il richiedente deve essere in regola con gli obblighi contributivi previsti, con riferimento all’anno 2019.

Come si può trasmettere la richiesta al bonus?

Le domande per l’indennità si presentano dal 1° aprile 2020 al 30 aprile 2020,  ad un solo ente previdenziale cui si è iscritti, utilizzando lo schema che sarà predisposto da ciascuna Cassa.

Il professionista dovrà certificare, sotto la propria responsabilità:
– di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
– di non essere già percettore di altre misure a sostegno del reddito, né del reddito di cittadinanza;
– di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
– di aver percepito nel 2018 un reddito non superiore ai limiti previsti;
– di aver chiuso la partita IVA o di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito, ovvero, per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di aver subito limitazioni dell’attività a causa dei provvedimenti restrittivi adottati per l’emergenza sanitaria.

All’istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento d’identità e del codice fiscale, nonché le coordinate per l’accredito dell’importo.

Le Casse provvederanno all’erogazione delle somme spettanti previa verifica dei requisiti, e trasmetteranno l’elenco dei soggetti beneficiari ad Agenzia delle Entrate ed INPS, per effettuare i controlli sulla spettanza dell’indennità.

 

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Bonus Investimenti 2020 beni strumentali

La Legge di Bilancio 2020, all’art. 1 c. 184 ss, ha ridefinito il quadro delle agevolazioni per imprese e professionisti, introducendo un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali.

 

Il beneficio spetta per investimenti effettuati dall’01/01/2020 al 31/12/2020 oppure, entro il 30/06/2021 versando un acconto di almeno il 20% del costo di acquisto entro il 31/12/2020.

 

CHI PUÒ BENEFICIARE DEL CREDITO?

  • Tutte le imprese situate nel territorio dello Stato che rispettino le normative sulla sicurezza del lavoro, che seguano un corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e che non si trovino in procedure concorsuali;
  • Tutti gli esercenti arti e professioni per i beni strumentali “ordinari”;
  • Tutti i contribuenti in regime forfettario (ex L. 190/2014) o con l’applicazione di regimi d’imposta sostitutivi (es. agricolo).

A QUALI CONDIZIONI?

  • Le fatture relative all’acquisto dei beni agevolati devono obbligatoriamente contenere la seguente dicitura: “Bene agevolabile ai sensi dell’Art. 1 co. 185, legge 160/2019”
  • Comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo economico (MISE);
  • Perizia tecnica in caso di investimenti in beni di cui all’Allegato A e B della L. 232/2016.

QUALI INVESTIMENTI SONO AGEVOLABILI E IN CHE MISURA?

  • 6% degli investimenti in beni materiali strumentali, fino ad un massimo di costi pari a 2 milioni di euro (vale a dire quelli che erano oggetto del superammortamento sino al 2019);
  • 15% degli investimenti in beni immateriali strumentali nuovi di cui all’allegato B alla L.232/2016 fino ad un massimo di costi pari a 700.000 euro;
  • 40% degli investimenti in beni materiali di cui allegato A alla L.232/2016 fino ad un massimo di costi pari a 2,5 milioni di euro (vale a dire quelli che erano oggetto dell’iper – ammortamento sino al 2019);
  • 20% degli investimenti in beni materiali di cui allegato A alla L.232/2016 per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro (ex iper – ammortamento).

 

Il credito d’imposta è compensabile attraverso il modello F24, in 5 quote annuali per i beni materiali ed in 3 per i beni immateriali, dall’anno successivo a quello di entrata in funzione del bene. Non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non è soggetto a limiti di compensazione e non può essere oggetto di cessione o trasferimento.

 

Esempio:  

L’azienda Alfa Snc acquista un computer il 20/02/2020

Prezzo di acquisto € 2.000,00

Applicazione del credito d’imposta del 6%, per un beneficio di € 120,00

Credito di € 24,00 all’anno per 5 anni

 

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Fattura elettronica per minimi e forfettari? Chiariamo la questione…

A partire dal 1° di gennaio, i contribuenti c.d. forfettari ed in regime dei minimi, rimarranno esonerati dall’emissione delle fatture elettroniche, ma non dalla loro ricezione.

Pertanto, tutte le fatture dei loro fornitori, verranno a loro recapitate in formato elettronico.

Oggi esaminiamo i 3 aspetti principali che questi contribuenti devono considerare… Continua a leggere

Pagamento degli stipendi: DIVIETO del contante!

Ricordiamo che, a partire dal 1° luglio 2018, non sarà più possibile utilizzare il denaro contante, per il pagamento degli stipendi.

Segnaliamo inoltre, che verranno applicate sanzioni amministrative da mille a 5 mila euro, per il datore di lavoro o committente che viola questo obbligo. Continua a leggere

Acquisto di benzina e gasolio: obbligo di pagamento tracciato e fatturazione elettronica!

Dal 1° luglio 2018 tutti i soggetti possessori di Partita IVA, che acquisteranno benzina e gasolio, al fine dell’esercizio della propria attività, DOVRANNO: Continua a leggere

Fattura elettronica? Non è un dramma, con lo Studio De Lucca!

Hai sentito parlare di fattura elettronica e sei terrorizzato? Sai bene che da Gennaio 2019, sarà obbligatorio emettere le fatture elettroniche, ma non sai come fare?

Nessun problema, se ti affidi a noi! Continua a leggere

Novità nei pagamenti con F24

Dal 24 aprile 2017 la normativa prevede due nuove importantissime regole, per il pagamento dei modelli F24:

  • Riduzione da 15.000 a 5.000 euro del limite oltre il quale, per poter utilizzare in compensazione dei crediti fiscali con debiti di altra natura è necessaria l’apposizione del visto di conformità. C.d. compensazione orizzontale;
  • Obbligo, per i titolari di partita IVA, dell’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, per il pagamento dei modelli F24 contenenti compensazioni di qualsiasi natura e/o importo.

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