Il modello utilizzato in Italia per il pagamento delle imposte è l’F24, che viene usato per pagare: imposte sui redditi, iva, irap, accise, imposte di consumo, contributi Inps, Inail, Imu e molto altro. Il modello F24 deve essere utilizzato da tutti i contribuenti titolari e non titolari di partita Iva, per il versamento di tributi, contributi e premi.

Articoli

IVAFE

Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all’Estero

L’IVAFE è un’imposta che grava sulle persone fisiche residenti in Italia che detengono prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio all’estero.

Un contribuente che possiede un conto corrente all’estero, con giacenza media annua superiore a 5.000€, è tenuto al versamento dell’IVAFE.

Vi informiamo che per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti nei Paesi dell’Unione Europea o nei Paesi aderenti allo SEE (Spazio Economico Europeo), l’imposta è stabilita in misura fissa di 34,20€.

La detenzione di un conto corrente estero deve essere dichiarata ogni anno nella Dichiarazione dei redditi, nell’apposito quadro RW.
Provvedendo alla compilazione di detto quadro, si adempie a due obblighi:

  1. Se il saldo dei conti correnti e dei depositi bancari all’estero supera l’importo di 15.000€, sorge l’obbligo di monitoraggio fiscale, che viene effettuato dall’Agenzia delle Entrate;
  2. Se i conti correnti e i depositi bancari all’estero hanno una giacenza media annua superiore a 5.000€, sussiste l’obbligo di pagare l’Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all’Estero.

Bisogna però specificare che dall’imposta dovuta, si detrae un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale tassa equivalente versata nello Stato in cui si trovano i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio.

Dal 2020 anche gli enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti in Italia, sono sottoposti all’obbligo di dichiarare annualmente la detenzione di un conto corrente o deposito bancario all’estero.

Per ottenere ulteriori informazioni a riguardo, contattateci!

Decreto Cura Italia – Sospensione dei versamenti fiscali e contributivi

Con il DL 17.3.2020 n. 18, chiamato “Cura Italia”, entrato in vigore il giorno stesso, sono stati sospesi i pagamenti fiscali e contributivi.

Troviamo trattamenti diversi a seconda del tipo di attività svolta, dall’ubicazione delle aziende (prime “zone rosse” ecc.) e dal volume di ricavi realizzato nel 2019.

Proviamo a dare uno schema di riferimento

Per tutte le aziende e i professionisti, i pagamenti in scadenza il 16/03/2020 sono spostati al 20/03/2020: vale per le ritenute fiscali, per i contributi previdenziali, per l’IVA ecc.

Chi svolge un’attività, considerata maggiormente colpita dall’emergenza, può avvalersi della proroga di tutti i pagamenti previsti dal calendario fiscale tra il 2 marzo 2020 e il 30 aprile 2020.

Tutto ciò che cade all’interno di quel periodo può essere spostato al 31 maggio 2020 (1° giugno 2020 in quanto il 31/05 cade di domenica) senza applicazione di sanzioni ed interessi. In alternativa al pagamento in unica soluzione si può versare in 5 rate mensili con la prima entro il mese di maggio.

Bisogna prestare attenzione che le ritenute previdenziali (INPS), poste a carico del dipendente e trattenute dal datore di lavoro nel periodo di sospensione, dovrebbero essere pagate regolarmente alle usuali scadenze.

Rientrano in questa classe di agevolazione gli operatori del mondo sportivo, le strutture ricettive, bar e ristoranti, musei, biblioteche, aziende termali ecc. Il Decreto fornisce un elenco dettagliato dei soggetti che ne possono beneficiare.

Un’ulteriore precisazione va fatta per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, per le quali la sospensione dei pagamenti si estende al 31 maggio 2020 e inizio del pagamento al 30 giugno 2020 in unica soluzione o in numero 5 rate mensili, con la prima a decorrere sempre dal mese di giugno, senza sanzioni ed interessi.

Anche in questo caso andrà posta particolare attenzione per le ritenute previdenziali operate dal datore di lavoro e poste a carico del lavoratore. Salvo diverse indicazioni che riceveremo nei prossimi giorni, andranno pagate secondo le ordinarie scadenze.

Per i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, per i soggetti “solari”, sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.3.2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché alle relative addizionali, all’IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.

Pertanto, chi non svolge una delle attività sopra indicate, e nel precedente periodo d’imposta ha conseguito ricavi o compensi in misura superiore a 2 milioni di euro, non beneficia di alcuna ulteriore sospensione dei versamenti rispetto alla proroga generalizzata al 20.3.2020, vista all’inizio di questo articolo.

Vanno poi tenute in considerazione le particolari disposizioni previste per soggetti residenti o con sede operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza piuttosto che per quelle aziende residenti o con sede operativi nelle c.d. prime “zone rosse”.

 

Chi Cosa sospende Quando paga Come
Tutti I pagamenti in scadenza il 16/03/2020 20/03/2020 Unica soluzione
Soggetti con ricavi nel 2019 inferiori a 2 milioni di Euro I pagamenti previsti tra 8/03/2020 e 31/03/2020 31/05/2020 Unica soluzione o 5 rate mensili
Soggetti particolarmenet colpiti dall’emergenza (vedi dettaglio del Decreto) I pagamenti previsti tra 8/03/2020 e 30/04/2020 31/05/2020 Unica soluzione o 5 rate mensili
Realtà del mondo sportivo I pagamenti previsti tra 8/03/2020 e 31/05/2020 30/06/2020 Unica soluzione o 5 rate mensili

 

Desideri ricevere maggiori informazioni, in merito alle misure previste per il coronavirus?

Iscriviti alla nostra newsletter!

Baby sitter e pressione fiscale?

Hai bisogno di una baby sitter ma hai timore della pressione fiscale?

Da quest’anno sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF i contributi riguardanti l’assistenza del famigliare (bambini) per la parte spettante al datore di lavoro. Questa agevolazione è richiedibile anche se il lavoratore è assunto tramite un’agenzia interinale. Continua a leggere

730/2018: annullamento o riduzione del secondo acconto

Hai presentato il 730/2018 redditi 2017 e sei stato tenuto a versare gli acconti delle imposte sui redditi?

Negli ultimi mesi hai però rilevato che i redditi che percepirai quest’anno, saranno nettamente inferiori rispetto a quelli del 2017?

Magari, l’inquilino della tua casa concessa in affitto ha deciso di lasciare l’immobile, oppure hai perso il tuo posto di lavoro e fatichi a trovarne un altro. Continua a leggere

Novità nei pagamenti con F24

Dal 24 aprile 2017 la normativa prevede due nuove importantissime regole, per il pagamento dei modelli F24:

  • Riduzione da 15.000 a 5.000 euro del limite oltre il quale, per poter utilizzare in compensazione dei crediti fiscali con debiti di altra natura è necessaria l’apposizione del visto di conformità. C.d. compensazione orizzontale;
  • Obbligo, per i titolari di partita IVA, dell’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, per il pagamento dei modelli F24 contenenti compensazioni di qualsiasi natura e/o importo.

Continua a leggere

Che cos’è la marca da bollo?

Come può essere corrisposta l’imposta di bollo?

  • Tramite pagamento ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia un apposito contrassegno telematico (per esempio il tabaccaio);
  • In modo virtuale per chi ha richiesto l’apposita autorizzazione all’Agenzia delle Entrate;
  • Per documenti rilevanti a fini tributari, direttamente tramite F24;
  • Tramite il servizio @e.bollo (che rilascia una marca da bollo digitale)  per le istanze trasmesse telematicamente ad un’amministrazione e per relativi atti e documenti.

Continua a leggere

La detrazione per l’acquisto del materasso

Tutti sanno che nella Dichiarazione dei redditi, alcune spese mediche possono essere detratte.

L’acquisto dei materassi è considerata una spesa medica…ma non di tutti…

Quali sono i materassi detraibili fiscalmente?

Continua a leggere

I metodi per il calcolo dell’acconto IVA da versare

Entro il giorno 27/12/2016 deve essere versato l’acconto IVA. L’acconto IVA può essere calcolato utilizzando tre metodi. Continua a leggere

Scadenza pagamento secondo acconto 2016

Il  30/11/2016 è l’ultimo giorno utile per poter versare il secondo acconto dovuto per l’anno 2016, relativo alle seguenti imposte:

  • Cedolare secca
  • IRPEF
  • IRES
  • IRAP
  • IVIE
  • IVAFE

I pagamenti dovranno essere effettuati per mezzo modello F24, utilizzando i codici tributo appositi. Continua a leggere