Il modello F24 deve essere utilizzato da tutti i contribuenti titolari e non titolari di partita Iva, per il versamento di tributi, contributi e premi.

Il modello è “unificato” perché permette al contribuente di effettuare con un’unica operazione il pagamento delle somme dovute, compensando il versamento con eventuali crediti.

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Nuova scadenza per i pagamenti sospesi e rimessione in termini

Il DL cd. Rilancio ha ulteriormente prorogato la scadenza dei pagamenti dei debiti tributari e contributivi sospesi, in questo periodo.

In più riprese abbiamo registrato provvedimenti normativi, volti a rinviare gli impegni fiscali in calendario tra il mese di marzo e il mese di maggio di quest’anno.

Ciascuna proroga andava valutata tenendo conto di alcuni requisiti soggettivi (come ad esempio le categorie economiche particolarmente colpite dall’epidemia), piuttosto che di requisiti quantitativi come la riduzione dei ricavi registrata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il DL 34 del 19/05/2020 negli articoli 126 e 127, allinea in modo pressoché uniforme tutte le proroghe rispetto all’inizio dei pagamenti.

Si inizierà a pagare dal 16 settembre 2020 in unica soluzione o in 4 rate mensili con la prima a decorrere sempre dal 16 settembre.

 

Nella tabella che segue riepiloghiamo le varie sospensioni.
Per tutte, il primo appuntamento alla cassa è previsto per il 16 settembre 2020:

 

CHI SCADENZA SOSPESA CONDIZIONE COSA SPOSTATA AL RIF.
Soggetti con ricavi o compensi < 50 MLN Euro ne periodo di imposta precedente 16/04/2020 16/05/2020 Ricavi/compensi marzo/aprile 2020 < marzo/aprile 2019 di almeno il 33% Ritenute su reddito lavoro dipendente e assimilati, contributi Inps ed Inail, Iva Entro il 16/09/2020 in unica soluzione o 4 rate mensili art. 18 DL 23 del 8/4/2020 e art. 126 DL  34 del 19/05/2020
Soggetti con ricavi o compensi > 50 MLN Euro nel periodo di imposta precedente 16/04/2020 16/05/2020 Ricavi/compensi marzo/aprile 2020 < marzo/aprile 2019 di almeno il 50% Ritenute su reddito lavoro dipendente e assimilati, contributi Inps ed Inail, Iva Entro il 16/09/2020 in unica soluzione o 4 rate mensili art. 18 DL 23 del 8/4/2020 e art. 126 DL  34 del 19/05/2020
Soggetti con sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e
Piacenza – a prescindere da
16/04/2020 16/05/2020 Ricavi/compensi marzo/aprile 2020 < marzo/aprile 2019 di almeno il 33% Ritenute su reddito lavoro dipendente e assimilati, contributi Inps ed Inail, Iva Entro il 16/09/2020 in unica soluzione o 4 rate mensili art. 18 DL 23 del 8/4/2020 e art. 126 DL  34 del 19/05/2020
Soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1° aprile 2019 16/04/2020 e 16/05/2020 nessuna Ritenute su reddito lavoro dipendente e assimilati, contributi Inps ed Inail, Iva Entro il 16/09/2020 in unica soluzione o 4 rate mensili art. 18 DL 23 del 8/4/2020 e art. 126 DL  34 del 19/05/2020
Tutti dal 2/03/2020 al 31/03/2020 Ricavi o compensi < 2 MLN Euro Ritenute su reddito lavoro dipendente e assimilati, contributi Inps ed Inail, Iva Entro il 16/09/2020 in unica soluzione o 4 rate mensili art. 62 DL 18 del 17/3/2020 e DL 34 del 19/05/2020
Categorie particolarmente colpite (turismo, ristorazione, attività sportive e culturali, intrattenimento, assistenza, trasporti, ecc) dal 2/03/2020 al 30/04/2020 nessuna Ritenute su reddito lavoro dipendente e assimilati, contributi Inps ed Inail. Entro il 16/09/2020 in unica soluzione o 4 rate mesili DL 9/2020 e art. 61 DL 18/2020, Ris. 12/E 2020,art. 127 dl 34 del 19/05/2020
Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche dal 2/03/2020 al 30/06/2020 nessuna Ritenute su reddito lavoro dipendente e assimilati, contributi Inps ed Inail, Iva (PER EFFETTO DELLA CONVERSIONE DEL DL CURA ITALIA) Entro il 16/09/2020 in unica soluzione o 4 rate mesili art. 61 DL 18/2020 convertito con modifiche e DL 34 del 19/05/2020

 

È altresì prevista la remissione nei termini dei pagamenti, dovuti a seguito di controllo automatizzato o formale.

Per effetto dell’articolo 144 del DL Rilancio tutti i pagamenti dovuti a seguito di avvisi bonari, controlli formali e i relativi ruoli, in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, si considerano pagati tempestivamente, quindi nei termini, se effettuati entro il 16 settembre 2020, in unica soluzione o in 4 rate di apri importo con scadenza il 16 di ciascun mese.

 

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Decreto Cura Italia – Sospensione dei versamenti fiscali e contributivi

Con il DL 17.3.2020 n. 18, chiamato “Cura Italia”, entrato in vigore il giorno stesso, sono stati sospesi i pagamenti fiscali e contributivi.

Troviamo trattamenti diversi a seconda del tipo di attività svolta, dall’ubicazione delle aziende (prime “zone rosse” ecc.) e dal volume di ricavi realizzato nel 2019.

Proviamo a dare uno schema di riferimento

Per tutte le aziende e i professionisti, i pagamenti in scadenza il 16/03/2020 sono spostati al 20/03/2020: vale per le ritenute fiscali, per i contributi previdenziali, per l’IVA ecc.

Chi svolge un’attività, considerata maggiormente colpita dall’emergenza, può avvalersi della proroga di tutti i pagamenti previsti dal calendario fiscale tra il 2 marzo 2020 e il 30 aprile 2020.

Tutto ciò che cade all’interno di quel periodo può essere spostato al 31 maggio 2020 (1° giugno 2020 in quanto il 31/05 cade di domenica) senza applicazione di sanzioni ed interessi. In alternativa al pagamento in unica soluzione si può versare in 5 rate mensili con la prima entro il mese di maggio.

Bisogna prestare attenzione che le ritenute previdenziali (INPS), poste a carico del dipendente e trattenute dal datore di lavoro nel periodo di sospensione, dovrebbero essere pagate regolarmente alle usuali scadenze.

Rientrano in questa classe di agevolazione gli operatori del mondo sportivo, le strutture ricettive, bar e ristoranti, musei, biblioteche, aziende termali ecc. Il Decreto fornisce un elenco dettagliato dei soggetti che ne possono beneficiare.

Un’ulteriore precisazione va fatta per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, per le quali la sospensione dei pagamenti si estende al 31 maggio 2020 e inizio del pagamento al 30 giugno 2020 in unica soluzione o in numero 5 rate mensili, con la prima a decorrere sempre dal mese di giugno, senza sanzioni ed interessi.

Anche in questo caso andrà posta particolare attenzione per le ritenute previdenziali operate dal datore di lavoro e poste a carico del lavoratore. Salvo diverse indicazioni che riceveremo nei prossimi giorni, andranno pagate secondo le ordinarie scadenze.

Per i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, per i soggetti “solari”, sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.3.2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché alle relative addizionali, all’IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.

Pertanto, chi non svolge una delle attività sopra indicate, e nel precedente periodo d’imposta ha conseguito ricavi o compensi in misura superiore a 2 milioni di euro, non beneficia di alcuna ulteriore sospensione dei versamenti rispetto alla proroga generalizzata al 20.3.2020, vista all’inizio di questo articolo.

Vanno poi tenute in considerazione le particolari disposizioni previste per soggetti residenti o con sede operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza piuttosto che per quelle aziende residenti o con sede operativi nelle c.d. prime “zone rosse”.

 

Chi Cosa sospende Quando paga Come
Tutti I pagamenti in scadenza il 16/03/2020 20/03/2020 Unica soluzione
Soggetti con ricavi nel 2019 inferiori a 2 milioni di Euro I pagamenti previsti tra 8/03/2020 e 31/03/2020 31/05/2020 Unica soluzione o 5 rate mensili
Soggetti particolarmenet colpiti dall’emergenza (vedi dettaglio del Decreto) I pagamenti previsti tra 8/03/2020 e 30/04/2020 31/05/2020 Unica soluzione o 5 rate mensili
Realtà del mondo sportivo I pagamenti previsti tra 8/03/2020 e 31/05/2020 30/06/2020 Unica soluzione o 5 rate mensili

 

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  • Riduzione da 15.000 a 5.000 euro del limite oltre il quale, per poter utilizzare in compensazione dei crediti fiscali con debiti di altra natura è necessaria l’apposizione del visto di conformità. C.d. compensazione orizzontale;
  • Obbligo, per i titolari di partita IVA, dell’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, per il pagamento dei modelli F24 contenenti compensazioni di qualsiasi natura e/o importo.

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