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NOVITA’ EDILIZIA – LEGGE DI BILANCIO 2022

La detrazione fiscale per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (“BONUS FACCIATE”) è prorogata anche alle spese sostenute nell’anno 2022, ma con una riduzione dell’aliquota dal 90% al 60%.

E’ prorogato anche per gli anni dal 2022 al 2024 il “BONUS VERDE” con aliquota al 36% fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

Anche il “BONUS MOBILI” viene prorogato con riferimento alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024; Per le spese sostenute nel 2022 rilevano a tal fine gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 01/01/2021 e il limite massimo di spesa detraibile è pari a 10.000 euro per le spese sostenute nel 2022 e 5.000 euro per le spese sostenute nel 2023 o 2024.

E’ stata rinnovata anche l’opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito in parallelo alla proroga dei bonus edilizi; in merito a queste detrazioni “edilizie” si inseriscono quella per le barriere architettoniche e acquisto di box pertinenziali. Vengono inoltre esclusi dall’obbligo del visto di conformità e dall’asseverazione della congruità dei prezzi le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro. Vengono comprese nelle spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità dei dati e dell’attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni.

Bonus acqua potabile

Al fine di ridurre il consumo di bottiglie di plastica, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un credito d’imposta del 50% per le spese sostenute per acquisto ed installazione di sistemi finalizzati al miglioramento delle acque per il consumo umano.

 

  • Sei un privato? Puoi avere un beneficio massimo di € 500,00 che andrai a recuperare nella tua dichiarazione dei redditi, per ciascun immobile;
  • Sei un’impresa, un professionista o un ente? Puoi beneficiare di un importo massimo di € 2.500,00 per ogni immobile destinato alla tua attività ed andrai a compensare la somma in F24.

 

Vediamo assieme quali sono i requisiti necessari:

  • Devi sostenere la spesa entro il 31/12/2022;
  • Qualsiasi soggetto tu sia, nella fattura o nel documento commerciale, deve essere riportato il tuo codice fiscale;
  • Devi effettuare il pagamento con metodi tracciati;
  • Devi presentare apposita comunicazione all’Enea.

 

Per poter beneficiare dell’agevolazione va presentata apposita istanza all’Agenzia delle Entrate dal 1° febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo al sostenimento della spesa.

Come di consueto, siamo a tua disposizione per occuparci della parte burocratica!

 

Bonus prima casa

Bonus prima casa: hai meno di 36 anni e stai acquistando una casa?

Il decreto Sostegni Bis contiene una serie di disposizioni volte ad agevolare l’acquisto della prima casa per i giovani che non hanno ancora compiuto 36 anni nell’anno in cui avviene l’atto notarile.

Vediamo assieme di che cosa si tratta:

  • E’ possibile ottenere una garanzia da parte dello Stato, per un importo pari all’80% della quota del mutuo, accedendo al Fondo di Garanzia. Le domande possono essere presentate dal 24 giugno 2021 al 30 giugno 2022;
  • Esenzione dell’imposta di registro prevista sul mutuo dello 0,25% dell’ammontare finanziato;
  • Agevolazioni sulle imposte da pagare in sede di atto notarile per l’acquisto: esenzione delle imposte di registro pari al 2%, ipotecaria e catastale;
  • Agevolazione per immobili soggetti ad IVA: quest’ultima viene pagata al venditore, ma successivamente recuperata come credito d’imposta in dichiarazione dei redditi.

Ma quali sono i requisiti per poter accedere al beneficio?

  • E’ necessario avere un Isee inferiore a 40mila euro;
  • L’abitazione non deve rientrare nelle categorie catastali di “lusso” A1, A8 e A9;
  • Non devi possedere altri immobili su tutto il territorio nazionale acquistati con il beneficio “prima casa”;
  • Non devi essere proprietario di altro immobile idoneo ad abitazione nello stesso Comune;
  • Non devi essere titolare di diritti di uso, usufrutto, abitazione su altro immobile sito nel medesimo Comune.

Siamo a tua disposizione per qualsiasi delucidazione.

BONUS MUSICA 2021

La Legge di Bilancio 2020 prevede l’applicazione di una detrazione Irpef del 19% sugli oneri che riguardano lo studio e la pratica della musica.

In particolare, le spese sostenute dai contribuenti devono riguardare iscrizioni e abbonamenti di ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni a conservatori di musica, bande, cori e scuole di musica.
I conservatori devono essere legalmente riconosciuti dall’Afam (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica), le bande e i cori da una pubblica amministrazione e le scuole di musica da una pubblica amministrazione o devono essere iscritte nei registri regionali.

I contribuenti che possono beneficiare di questa riduzione dell’imposta da versare, devono percepire un reddito complessivo annuo non superiore a 36.000 euro.

Infine, la detrazione del 19% spetta nell’importo massimo della spesa di 1.000 euro.

Al comma 347 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020 si legge che la detrazione nasce “per sostenere le attività di contrasto alla povertà educativa minorile”. Pertanto si può desumere che il Governo persegue l’obiettivo di favorire l’istruzione dei giovani e sostenerli in ambiti educativi diversificati, in questo caso nella sfera musicale.

Vi segnaliamo che questa detrazione differisce dal vecchio contributo per l’acquisto di strumenti musicali, il quale non è più in vigore.

I documenti da conservare e consegnare in fase di presentazione della Dichiarazione dei redditi, sono i seguenti:

  • Ricevuta contenente il nome del bambino, il suo codice fiscale e la descrizione dell’attività svolta;
  • Quietanza del pagamento avvenuto per mezzo tracciato (ricevuta del POS, quietanza di bonifico, documento attestante il pagamento con assegno)

 

Per qualsiasi chiarimento in merito contattateci!

 

Sussidi Inarcassa per COVID-19

Vi informiamo che l’Inarcassa ha previsto dei sussidi, per le famiglie dei suoi iscritti, affette da COVID-19.

Il sussidio viene corrisposto una sola volta per ciascun nucleo familiare, con riferimento all’evento di maggiore gravità accertato nella seguente misura:

  1. Euro 5.000 in caso di decesso;
  2. Euro 3.000 in caso di ricovero;
  3. Euro 1.500 per contagio o sospetto contagio da COVID-19 senza ricovero, con esclusione dei soggetti asintomatici, che abbia comportato l’impossibilità ad esercitare la libera professione per almeno 21 giorni.

 

Per maggiori informazioni, vi consigliamo di leggere la pagina dedicata, disponibile nel sito istituzionale dell’ente.

https://www.inarcassa.it/site/home/assistenza/sussidi-covid-19.html

Rimaniamo comunque a disposizioni per fornirvi maggiori dettagli e per l’eventuale presentazione delle domande di sussidio.

Decreto Ristori – Ulteriori Bonus per i lavoratori più colpiti dal COVID-19

Il DL 28 ottobre 2020 n. 137 (c.d. decreto “Ristori”), in vigore dal 29 ottobre, contempla nuove indennità per le categorie di lavoratori più colpite dalle misure restrittive disposte dal DPCM del 24 ottobre 2020, per far fronte all’emergenza sanitaria in atto.

Elenchiamo i soggetti interessati e le relative agevolazioni

Lavoratori sportivi in possesso dei requisiti già contemplati nei decreti istitutivi delle indennità per i mesi da marzo a giugno 2020. Il DL “Ristori” riconosce loro, per il mese di novembre 2020, un’indennità pari a 800 euro, che sarà erogata dalla società Sport e salute spa. L’accredito della stessa avverrà in modo automatico per coloro che hanno già beneficiato dell’indennità per i mesi precedenti (per i quali permangano i requisiti), mentre, per gli altri, il termine di presentazione delle domande è stabilito al 30 novembre 2020.

Lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 2019 alla data di entrata in vigore del DL “Ristori” al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, nonché i lavoratori con almeno 7 contributi giornalieri versati nel medesimo periodo, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.

Incaricati alle vendite a domicilio iscritti alla Gestione separata alla data di entrata in vigore del DL “Ristori” e non ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Lavoratori autonomi occasionali, iscritti alla Gestione separata al 17 marzo 2020, con accredito di almeno un contributo mensile, che siano stati titolari di contratto di lavoro occasionale tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del DL “Ristori”.

Lavoratori intermittenti con attività lavorativa per almeno 30 giornate tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del DL “Ristori”.

Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, in possesso di alcuni requisiti (titolarità nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del DL “Ristori” di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; assenza di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, anche in regime di somministrazione, che abbiano cessato involontariamente il rapporto tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del DL “Ristori” (coincidente con il 29 ottobre 2020) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo.

Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del DL “Ristori” e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo.

 

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Decreto Cura Italia – Premio ai lavoratori dipendenti

Ai lavoratori dipendenti, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente, di importo non superiore a 40.000 euro, spetta un premio per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro, svolti nella propria sede nel predetto mese.

I datori di lavoro devono riconoscere l’incentivo, in via automatica, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

I datori di lavoro, compensano subito l’incentivo erogato, con altri tributi da loro dovuti, per mezzo del modello F24.

 

Anche in questo caso, non abbiamo ancora a disposizione maggiori specifiche, ma da una prima lettura, riteniamo che siano interessati solamente i lavoratori dipendenti che fisicamente si sono recati presso la sede lavorativa, durante il mese di marzo (pertanto, non ne possono beneficiare, coloro che hanno lavorato tramite lo smart working – lavoro agile).

 

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Bonus Investimenti 2020 beni strumentali

La Legge di Bilancio 2020, all’art. 1 c. 184 ss, ha ridefinito il quadro delle agevolazioni per imprese e professionisti, introducendo un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali.

 

Il beneficio spetta per investimenti effettuati dall’01/01/2020 al 31/12/2020 oppure, entro il 30/06/2021 versando un acconto di almeno il 20% del costo di acquisto entro il 31/12/2020.

 

CHI PUÒ BENEFICIARE DEL CREDITO?

  • Tutte le imprese situate nel territorio dello Stato che rispettino le normative sulla sicurezza del lavoro, che seguano un corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e che non si trovino in procedure concorsuali;
  • Tutti gli esercenti arti e professioni per i beni strumentali “ordinari”;
  • Tutti i contribuenti in regime forfettario (ex L. 190/2014) o con l’applicazione di regimi d’imposta sostitutivi (es. agricolo).

A QUALI CONDIZIONI?

  • Le fatture relative all’acquisto dei beni agevolati devono obbligatoriamente contenere la seguente dicitura: “Bene agevolabile ai sensi dell’Art. 1 co. 185, legge 160/2019”
  • Comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo economico (MISE);
  • Perizia tecnica in caso di investimenti in beni di cui all’Allegato A e B della L. 232/2016.

QUALI INVESTIMENTI SONO AGEVOLABILI E IN CHE MISURA?

  • 6% degli investimenti in beni materiali strumentali, fino ad un massimo di costi pari a 2 milioni di euro (vale a dire quelli che erano oggetto del superammortamento sino al 2019);
  • 15% degli investimenti in beni immateriali strumentali nuovi di cui all’allegato B alla L.232/2016 fino ad un massimo di costi pari a 700.000 euro;
  • 40% degli investimenti in beni materiali di cui allegato A alla L.232/2016 fino ad un massimo di costi pari a 2,5 milioni di euro (vale a dire quelli che erano oggetto dell’iper – ammortamento sino al 2019);
  • 20% degli investimenti in beni materiali di cui allegato A alla L.232/2016 per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro (ex iper – ammortamento).

 

Il credito d’imposta è compensabile attraverso il modello F24, in 5 quote annuali per i beni materiali ed in 3 per i beni immateriali, dall’anno successivo a quello di entrata in funzione del bene. Non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non è soggetto a limiti di compensazione e non può essere oggetto di cessione o trasferimento.

 

Esempio:  

L’azienda Alfa Snc acquista un computer il 20/02/2020

Prezzo di acquisto € 2.000,00

Applicazione del credito d’imposta del 6%, per un beneficio di € 120,00

Credito di € 24,00 all’anno per 5 anni

 

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Bonus per la riqualificazione energetica

IL PAVIMENTO CONTRO TERRA È AMMESSO AL BONUS PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Per rifare il “pavimento contro terra” puoi usufruire della detrazione IRPEF/IRES prevista per gli interventi per la riqualificazione energetica, solo se sono rispettati i requisiti di trasmittanza termica.

Questa agevolazione spetta per le spese relative a interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, che riguardino pareti, coperture e pavimenti, finestre comprensive di infissi. Continua a leggere

Bonus per gli alunni affetti da DSA

Per studenti sia minorenni che maggiorenni, affetti da disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) ,fino al completamento della scuola secondaria è prevista una detrazione IRPEF del 19% su alcune spese sostenute nel 2018.

Per usufruire di questa detrazione, occorre disporre di un certificato che attesti la malattia, emesso da SSN, specialisti o strutture accreditate. Continua a leggere