Bonu COVI-19

Decreto Ristori – Ulteriori Bonus per i lavoratori più colpiti dal COVID-19

Il DL 28 ottobre 2020 n. 137 (c.d. decreto “Ristori”), in vigore dal 29 ottobre, contempla nuove indennità per le categorie di lavoratori più colpite dalle misure restrittive disposte dal DPCM del 24 ottobre 2020, per far fronte all’emergenza sanitaria in atto.

Elenchiamo i soggetti interessati e le relative agevolazioni

Lavoratori sportivi in possesso dei requisiti già contemplati nei decreti istitutivi delle indennità per i mesi da marzo a giugno 2020. Il DL “Ristori” riconosce loro, per il mese di novembre 2020, un’indennità pari a 800 euro, che sarà erogata dalla società Sport e salute spa. L’accredito della stessa avverrà in modo automatico per coloro che hanno già beneficiato dell’indennità per i mesi precedenti (per i quali permangano i requisiti), mentre, per gli altri, il termine di presentazione delle domande è stabilito al 30 novembre 2020.

Lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 2019 alla data di entrata in vigore del DL “Ristori” al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, nonché i lavoratori con almeno 7 contributi giornalieri versati nel medesimo periodo, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.

Incaricati alle vendite a domicilio iscritti alla Gestione separata alla data di entrata in vigore del DL “Ristori” e non ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Lavoratori autonomi occasionali, iscritti alla Gestione separata al 17 marzo 2020, con accredito di almeno un contributo mensile, che siano stati titolari di contratto di lavoro occasionale tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del DL “Ristori”.

Lavoratori intermittenti con attività lavorativa per almeno 30 giornate tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del DL “Ristori”.

Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, in possesso di alcuni requisiti (titolarità nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del DL “Ristori” di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; assenza di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, anche in regime di somministrazione, che abbiano cessato involontariamente il rapporto tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del DL “Ristori” (coincidente con il 29 ottobre 2020) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo.

Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del DL “Ristori” e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo.

 

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