Quando si parla di agevolazione fiscale (o detrazione fiscale) si intende, in materia di tassazione, una somma di denaro che è possibile sottrarre da un’imposta per ridurne l’ammontare. Qui trovi tutti gli articoli di approfondimento in tema di detrazione fiscale.

Articoli

A.U.U. – Assegno Unico Universale 2023

Rinnovo automatico

Vi ricordiamo che l’INPS ha stabilito che tutti coloro che hanno presentato la domanda di A.U.U. (Assegno Unico Universale) fra gennaio 2022 e febbraio 2023 riceveranno in modo automatico l’importo, senza necessità di presentare una nuova domanda. Questa semplificazione è stata stabilita dalla normativa, al fine di snellire le procedure burocratiche.

Pertanto, se l’anno scorso già percepivate l’A.U.U. e non sono intervenute variazioni, ora non dovrete presentare alcuna domanda aggiuntiva, ma semplicemente rinnovare l’ISEE (a meno che non vogliate presentarlo, in quanto volete ricevere il solo importo minimo dell’A.U.U.).

 

Variazioni della domanda

È importante sapere che l’INPS liquida l’importo di A.U.U. sulla base dei requisiti indicati nella domanda presentata nel periodo tra gennaio 2022 e febbraio 2023, pertanto nel caso in cui si dovessero verificare delle variazioni, è onere del richiedente intervenire tempestivamente sull’istanza inviata e adeguarne i contenuti alla luce delle modifiche sopravvenute.

Pertanto, vi segnaliamo l’importanza d’avvisarci con celerità in merito ad eventuali cambiamenti.

Tra le variazioni che vi chiediamo di comunicarci, ci sono:

  • La nascita di figli;
  • Le variazioni o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
  • Le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18 – 21 anni);
  • Le modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
  • I criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori, sulla base di un provvedimento di un giudice o dell’accordo tra i genitori;
  • Variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente (variazione dell’IBAN).

 

Termini di presentazione ISEE

Infine, vi informiamo che le mensilità di A.U.U. di gennaio e febbraio 2023 sono state calcolate sulla base dell’ISEE 2022.

Dal mese di marzo, l’importo dell’A.U.U.:

  • Se avete già presentato l’ISEE 2023, sarà fin da subito determinato in base al nuovo valore;
  • Se non avete ancora presentato l’ISEE 2023 ma lo presenterete entro il 30 giugno 2023, per il momento riceverete l’importo minimo previsto dalla normativa (50€ al mese per ogni figlio a carico) ed una volta presentato, vi verrà erogato il nuovo valore e vi verranno conguagliati tutti gli arretrati;
  • Se presenterete l’ISEE successivamente al 30 giugno 2023, vi verrà erogato il nuovo valore, ma perderete il diritto a ricevere gli arretrati;
  • Se non presenterete l’ISEE 2023, riceverete l’importo minimo previsto dalla normativa (50€ al mese per ogni figlio a carico).

 

Desideri ricevere maggiori informazioni? Contattaci!

Bonus acqua potabile

Al fine di ridurre il consumo di bottiglie di plastica, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un credito d’imposta del 50% per le spese sostenute per acquisto ed installazione di sistemi finalizzati al miglioramento delle acque per il consumo umano.

 

  • Sei un privato? Puoi avere un beneficio massimo di € 500,00 che andrai a recuperare nella tua dichiarazione dei redditi, per ciascun immobile;
  • Sei un’impresa, un professionista o un ente? Puoi beneficiare di un importo massimo di € 2.500,00 per ogni immobile destinato alla tua attività ed andrai a compensare la somma in F24.

 

Vediamo assieme quali sono i requisiti necessari:

  • Devi sostenere la spesa entro il 31/12/2022;
  • Qualsiasi soggetto tu sia, nella fattura o nel documento commerciale, deve essere riportato il tuo codice fiscale;
  • Devi effettuare il pagamento con metodi tracciati;
  • Devi presentare apposita comunicazione all’Enea.

 

Per poter beneficiare dell’agevolazione va presentata apposita istanza all’Agenzia delle Entrate dal 1° febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo al sostenimento della spesa.

Come di consueto, siamo a tua disposizione per occuparci della parte burocratica!

 

Bonus prima casa

Bonus prima casa: hai meno di 36 anni e stai acquistando una casa?

Il decreto Sostegni Bis contiene una serie di disposizioni volte ad agevolare l’acquisto della prima casa per i giovani che non hanno ancora compiuto 36 anni nell’anno in cui avviene l’atto notarile.

Vediamo assieme di che cosa si tratta:

  • E’ possibile ottenere una garanzia da parte dello Stato, per un importo pari all’80% della quota del mutuo, accedendo al Fondo di Garanzia. Le domande possono essere presentate dal 24 giugno 2021 al 30 giugno 2022;
  • Esenzione dell’imposta di registro prevista sul mutuo dello 0,25% dell’ammontare finanziato;
  • Agevolazioni sulle imposte da pagare in sede di atto notarile per l’acquisto: esenzione delle imposte di registro pari al 2%, ipotecaria e catastale;
  • Agevolazione per immobili soggetti ad IVA: quest’ultima viene pagata al venditore, ma successivamente recuperata come credito d’imposta in dichiarazione dei redditi.

Ma quali sono i requisiti per poter accedere al beneficio?

  • E’ necessario avere un Isee inferiore a 40mila euro;
  • L’abitazione non deve rientrare nelle categorie catastali di “lusso” A1, A8 e A9;
  • Non devi possedere altri immobili su tutto il territorio nazionale acquistati con il beneficio “prima casa”;
  • Non devi essere proprietario di altro immobile idoneo ad abitazione nello stesso Comune;
  • Non devi essere titolare di diritti di uso, usufrutto, abitazione su altro immobile sito nel medesimo Comune.

Siamo a tua disposizione per qualsiasi delucidazione.

BONUS MUSICA 2021

La Legge di Bilancio 2020 prevede l’applicazione di una detrazione Irpef del 19% sugli oneri che riguardano lo studio e la pratica della musica.

In particolare, le spese sostenute dai contribuenti devono riguardare iscrizioni e abbonamenti di ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni a conservatori di musica, bande, cori e scuole di musica.
I conservatori devono essere legalmente riconosciuti dall’Afam (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica), le bande e i cori da una pubblica amministrazione e le scuole di musica da una pubblica amministrazione o devono essere iscritte nei registri regionali.

I contribuenti che possono beneficiare di questa riduzione dell’imposta da versare, devono percepire un reddito complessivo annuo non superiore a 36.000 euro.

Infine, la detrazione del 19% spetta nell’importo massimo della spesa di 1.000 euro.

Al comma 347 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020 si legge che la detrazione nasce “per sostenere le attività di contrasto alla povertà educativa minorile”. Pertanto si può desumere che il Governo persegue l’obiettivo di favorire l’istruzione dei giovani e sostenerli in ambiti educativi diversificati, in questo caso nella sfera musicale.

Vi segnaliamo che questa detrazione differisce dal vecchio contributo per l’acquisto di strumenti musicali, il quale non è più in vigore.

I documenti da conservare e consegnare in fase di presentazione della Dichiarazione dei redditi, sono i seguenti:

  • Ricevuta contenente il nome del bambino, il suo codice fiscale e la descrizione dell’attività svolta;
  • Quietanza del pagamento avvenuto per mezzo tracciato (ricevuta del POS, quietanza di bonifico, documento attestante il pagamento con assegno)

 

Per qualsiasi chiarimento in merito contattateci!

 

Decreto Ristori – Ulteriori Bonus per i lavoratori più colpiti dal COVID-19

Il DL 28 ottobre 2020 n. 137 (c.d. decreto “Ristori”), in vigore dal 29 ottobre, contempla nuove indennità per le categorie di lavoratori più colpite dalle misure restrittive disposte dal DPCM del 24 ottobre 2020, per far fronte all’emergenza sanitaria in atto.

Elenchiamo i soggetti interessati e le relative agevolazioni

Lavoratori sportivi in possesso dei requisiti già contemplati nei decreti istitutivi delle indennità per i mesi da marzo a giugno 2020. Il DL “Ristori” riconosce loro, per il mese di novembre 2020, un’indennità pari a 800 euro, che sarà erogata dalla società Sport e salute spa. L’accredito della stessa avverrà in modo automatico per coloro che hanno già beneficiato dell’indennità per i mesi precedenti (per i quali permangano i requisiti), mentre, per gli altri, il termine di presentazione delle domande è stabilito al 30 novembre 2020.

Lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 2019 alla data di entrata in vigore del DL “Ristori” al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, nonché i lavoratori con almeno 7 contributi giornalieri versati nel medesimo periodo, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.

Incaricati alle vendite a domicilio iscritti alla Gestione separata alla data di entrata in vigore del DL “Ristori” e non ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Lavoratori autonomi occasionali, iscritti alla Gestione separata al 17 marzo 2020, con accredito di almeno un contributo mensile, che siano stati titolari di contratto di lavoro occasionale tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del DL “Ristori”.

Lavoratori intermittenti con attività lavorativa per almeno 30 giornate tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del DL “Ristori”.

Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, in possesso di alcuni requisiti (titolarità nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del DL “Ristori” di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; assenza di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, anche in regime di somministrazione, che abbiano cessato involontariamente il rapporto tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del DL “Ristori” (coincidente con il 29 ottobre 2020) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo.

Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del DL “Ristori” e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo.

 

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Decreto Ristori – Proroga della Cassa Integrazione

Tra le novità presenti nel decreto legge c.d. “Ristori” approvato questa settimana dal Consiglio dei Ministri, assume particolare rilievo l’ulteriore concessione di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e in deroga, con causale emergenziale COVID-19.

Il nuovo provvedimento riconosce ai datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa, per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di presentare domanda di concessione dei trattamenti di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga ex DL 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”), per una durata massima di 6 settimane, collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.
La norma stabilisce che con riferimento a tale periodo le predette 6 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19.

Per i datori di lavoro potrebbe sussistere l’obbligo, di versare un contributo calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore, per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. L’ammontare del contributo, molto probabilmente, sarà inversamente proporzionale al calo del fatturato aziendale.

 

Sarà nostra cura aggiornarvi, non appena avremo ulteriori notizie in merito a questo argomento.

Decreto Ristori – Nuovo contributo a fondo perduto

L’art. 1 del DL 28 ottobre 2020 n. 137 (decreto “Ristori”), pubblicato sull’edizione straordinaria della G.U. n. 269 del 28 ottobre, definisce la disciplina del nuovo contributo a fondo perduto destinato “agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive”.

 

Riassumiamo molto brevemente, le caratteristiche di questa nuova agevolazione:

  1. I beneficiari sono definiti in base a codici ATECO specificatamente indicati (tra cui bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema, alberghi), riportiamo la lista completa in calce;
  2. Il contributo è riconosciuto alle aziende che avevano la partita IVA attiva, alla data del 25 ottobre 2020;
  3. I ricavi aziendali devono aver subito un calo, per cui l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai 2/3 a quello di aprile 2019. Il contributo spetta anche in assenza di tale requisito, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019;
  4. Le aziende che hanno già ricevuto il precedente contributo a fondo perduto (art.25 del DL 34/2020) e non lo hanno restituito, riceveranno il nuovo contributo automaticamente dall’Agenzia delle Entrate, mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale, sul quale era stato erogata la precedente agevolazione;
  5. Per le aziende che hanno già ricevuto il precedente contributo, il nuovo contributo a fondo perduto è determinato come quota del contributo già erogato (100%, 150%, 200% o 400% di quell’importo), in base al proprio codice ATECO;
  6. Le aziende che non avevano ricevuto il precedente contributo a fondo perduto (art.25 del DL 34/2020), devono invece presentare un’apposita istanza;
  7. Per le aziende che non avevano beneficiato del precedente contributo, l’ammontare della nuova agevolazione è determinata come quota del valore, calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti per il precedente contributo.

Esempio

Un ristoratore che aveva ricevuto 2.000€ per il precedente contributo a fondo perduto, ora in via automatica e senza la presentazione di alcuna pratica aggiuntiva, riceverà un nuovo contributo a fondo perduto pari a 4.000€ in quanto, il suo codice ATECO prevede l’aliquota del 200%.

 

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento

…e vi alleghiamo la tabella “Codice ATECO – Percentuale del contributo”.

 

 

CODICE ATECO DESCRIZIONE %
493210 Trasporto con taxi 100,00%
493220 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 100,00%
493901 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano 200,00%
551000 Alberghi 150,00%
552010 Villaggi turistici 150,00%
552020 Ostelli della gioventù 150,00%
552030 Rifugi di montagna 150,00%
552040 Colonie marine e montane 150,00%
552051 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 150,00%
552052 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 150,00%
553000 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 150,00%
559020 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 150,00%
561011 Ristorazione con somministrazione 200,00%
561012 Attivita’ di ristorazione connesse alle aziende agricole 200,00%
561030 Gelaterie e pasticcerie 150,00%
561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti 150,00%
561042 Ristorazione ambulante 200,00%
561050 Ristorazione su treni e navi 200,00%
562100 Catering per eventi, banqueting 200,00%
563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina 150,00%
591300 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 200,00%
591400 Attivita’ di proiezione cinematografica 200,00%
749094 Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 200,00%
773994 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 200,00%
799011 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento 200,00%
799019 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca 200,00%
799020 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 200,00%
823000 Organizzazione di convegni e fiere 200,00%
855209  Altra formazione culturale 200,00%
900101 Attività nel campo della recitazione 200,00%
900109 Altre rappresentazioni artistiche 200,00%
900201 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 200,00%
900209 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 200,00%
900309 Altre creazioni artistiche e |letterarie 200,00%
900400 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 200,00%
920009 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) 200,00%
931110 Gestione di stadi 200,00%
931120 Gestione di piscine 200,00%
931130 Gestione di impianti sportivi polivalenti 200,00%
931190 Gestione di altri impianti sportivi nca 200,00%
931200 Attivita’ di club sportivi 200,00%
931300 Gestione di palestre 200,00%
931910 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 200,00%
931999 Altre attività sportive nca 200,00%
932100 Parchi di divertimento e parchi tematici 200,00%
932910 Discoteche, sale da ballo night-club e simili 400,00%
932930 Sale giochi e biliardi 200,00%
932990 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 200,00%
949920 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 200,00%
949990 Attività di altre organizzazioni associative nca 200,00%
960410 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 200,00%
960420 Stabilimenti termali 200,00%
960905 Organizzazione di feste e cerimonie 200,00%

Bonus 600€ Aprile & Maggio

In attesa di maggiori informazioni e dettagli operativi, vi riassumiamo le “indennità Bonus” previste per le principali categorie di lavoratori autonomi…

 

LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALL’AGO (ARTIGIANI, COMMERCIANTI, COLTIVATORI DIRETTI)

I soggetti che avevano presentato la richiesta del Bonus 600€ per il mese di marzo, possono ricevere un Bonus ulteriore di 600€ per il mese di aprile, presentando una nuova domanda.

 

LIBERI PROFESSIONISTI, TITOLARI DI PARTITA IVA, ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Questi soggetti possono ricevere un Bonus di 600€ per il mese di aprile ed un terzo Bonus per il mese di maggio di 1.000€, a condizione che:

  1. La loro partita IVA fosse attiva alla data del 19/05/2020;
  2. Non siano titolari di pensione;
  3. Non siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
  4. Abbiamo subito una riduzione del 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al secondo bimestre 2019, calcolata secondo il “principio di cassa”.

 

LIBERI PROFESSIONISTI, TITOLARI DI PARTITA IVA, ISCRITTI ALLE CASSE PRIVATE

Questi soggetti possono ricevere il Bonus per i mesi di aprile e maggio, ma non si conosce ancora l’ammontare dell’indennità e che procedura dovrà essere effettuata per la loro erogazione. Le condizioni finora ufficiali, sono le seguenti:

  1. Non devono essere titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  2. Non devono essere titolari di pensione.

 

LAVORATORI SPORTIVI, IMPIEGATI CON RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

I soggetti che avevano presentato la domanda per il Bonus di marzo, non dovranno formulare alcuna richiesta aggiuntiva, in quanto i Bonus di aprile e maggio (600€ per ogni mese) verranno erogati in via automatica, utilizzando i dati contenuti nella prima domanda.

 

INCARICATI ALLE VENDITE A DOMICILIO, TITOLARI DI PARTITA IVA

Questi soggetti possono ricevere dei Bonus per i mesi di aprile e maggio (600€ per ogni mese), a condizione che:

  1. Il loro reddito annuo 2019 derivante da questa attività sia stato superiore a 5.000€;
  2. Fossero iscritti alla gestione separata alla data del 23/02/2020;
  3. Non siano iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria;
  4. Alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  5. Alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di pensione.

 

Provvederemo ad informarvi, non appena saranno disponibili maggiori dettagli!

Contattateci, se desiderate avere chiarimenti!

Bonus Baby Sitting

Riassumiamo molto brevemente, le principali caratteristiche del Bonus Baby Sitting, erogato al fine di agevolare le famiglie, che non possono seguire i propri bambini a casa da scuola, a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19.

 

BONUS BABY-SITTING

In conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine, il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 ha previsto uno specifico congedo parentale per la cura dei figli di età non superiore al 12 anni, fruibile per massimo di 15 giorni.

In alternativa a questo congedo, è possibile usufruire del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting.

Questo bonus spetta ai genitori con figli di età non superiore a 12 anni (alla data del 5 marzo 2020). In caso di figli con disabilità, non viene applicato il limite di età.

Se i richiedenti sono dipendenti di aziende private, lavoratori autonomi iscritti all’INPS, lavoratori iscritti alla gestione separata o autonomi iscritti alle casse professionali, spetta un importo massimo di € 600,00.

Per i dipendenti del settore sanitario, quali medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico e di radiologia, operatori sociosanitari e per coloro occupati nella sicurezza, difesa e soccorso pubblico, il bonus è di massimo € 1.000,00.

Le domane presentate dai lavoratori pubblici (in altri settori) verranno accolte sulla base dell’ordine cronologico di richiesta.

Non spetta invece ai nuclei familiari dove un genitore percepisce già strumenti di sostegno al reddito dovuti in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, oppure se disoccupato o non lavoratore.

Anche avendo due o più figli il bonus è pari ad un massimo di € 600,00 (o € 1.000,00). Nel caso di genitori separati, il bonus verrà erogato al genitore convivente con il figlio.

Per procedere con la richiesta, è necessario che beneficiario (genitore) e prestatore del servizio di baby-sitting siano registrati sul sito Inps. Il bonus verrà erogato mediante Libretto Famiglia, per un importo orario pari a 10 euro l’ora (o suoi multipli). Il/la baby-sitter riceverà il compenso direttamente dall’Inps il giorno 15 del mese successivo.

 

BONUS BABY-SITTING / BONUS NIDO

In caso di fruizione del bonus baby-sitting, non viene meno il diritto al bonus nido, in quanto quest’ultimo si basa sull’avvenuto pagamento delle rette e non alla frequenza del minore. Resta possibile variare i mesi richiesti in origine per il bonus nido, disponibile nell’ambito del servizio on line del sito Inps.

 

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Bonus 600€ ai professionisti iscritti a casse previdenziali private

Il “Bonus 600 Euro” è stato esteso, anche ai liberi professionisti iscritti alle casse previdenziali private. Questa agevolazione fa parte del Fondo di ultima istanza e per il momento è una tantum, limitata al mese di marzo.

A chi spetta?

  1. Ai lavoratori che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo (al lordo dei canoni di locazione soggetti a cedolare secca) non superiore a 35.000 euro, la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  2. Ai lavoratori che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo (al lordo dei canoni di locazione soggetti a cedolare secca) compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • Per cessazione dell’attività va intesa la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
  • Per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa va comprovata la riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

A quali condizioni?

Il richiedente deve essere in regola con gli obblighi contributivi previsti, con riferimento all’anno 2019.

Come si può trasmettere la richiesta al bonus?

Le domande per l’indennità si presentano dal 1° aprile 2020 al 30 aprile 2020,  ad un solo ente previdenziale cui si è iscritti, utilizzando lo schema che sarà predisposto da ciascuna Cassa.

Il professionista dovrà certificare, sotto la propria responsabilità:
– di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
– di non essere già percettore di altre misure a sostegno del reddito, né del reddito di cittadinanza;
– di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
– di aver percepito nel 2018 un reddito non superiore ai limiti previsti;
– di aver chiuso la partita IVA o di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito, ovvero, per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di aver subito limitazioni dell’attività a causa dei provvedimenti restrittivi adottati per l’emergenza sanitaria.

All’istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento d’identità e del codice fiscale, nonché le coordinate per l’accredito dell’importo.

Le Casse provvederanno all’erogazione delle somme spettanti previa verifica dei requisiti, e trasmetteranno l’elenco dei soggetti beneficiari ad Agenzia delle Entrate ed INPS, per effettuare i controlli sulla spettanza dell’indennità.

 

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