operatività impresa straniera

Come può un’impresa straniera, operare in Italia?

La globalizzazione, l’avanzamento tecnologico e l’e-commerce hanno portato a far si che, acquistare prodotti e servizi da fornitori stranieri, non sia per nulla difficile; ma come può un’impresa straniera, operare in Italia?

Vediamo oggi le casistiche principali.

Prima d’iniziare, preciso il significato di questi due acronimi:

  • B2B: “Business to Business”, con questo termine si indicano le operazioni tra operatori economici (aziende, professionisti ecc.)
  • B2C: “Business to Consumer”, con questo termine si indicano i rapporti di commercio tra un soggetto operatore economico ed un soggetto privato, detto anche consumatore finale.

 

Gli operatori economici non residenti, hanno la possibilità di:

  1. Richiedere l’identificazione diretta (Art. 35-ter D.P.R. n°633/72) Per mezzo di questa modalità, al soggetto straniero verrà fornita una partita IVA italiana specifica (la si può riconoscere, poiché di norma termina con le cifre “999”). I soggetti che possono richiedere l’identificazione diretta devono far parte dell’Unione Europea e solo liberi di operare sia nel B2B che nel B2C.
  2. Nominare un Rappresentate Fiscale (Art. 17, comma 3, D.P.R. n°633/72) In questo modo, l’operatore nomina un Rappresentate Fiscale italiano, il quale otterrà una partita IVA italiana e potrà operare per suo conto (nella fattura, i dati del Rappresentate Fiscale sono preceduti dall’indicazione “R.F.”). I soggetti che sono autorizzati a nominare un Rappresentante Fiscale possono anche non far parte dell’Unione Europea, ma è concesso loro operare solo nel B2B.
  3. Istituire una Stabile Organizzazione In questo caso, la ditta straniera costituisce una “filiale” italiana che sarà di fatto, un operatore economico italiano il quale dovrà rispettare tutti gli adempimenti e le norme IVA del nostro Stato.

Le tre soluzioni sono alternative tra loro pertanto, un operatore economico che istituisce una Stabile Organizzazione, non può emettere fatture sia da quest’ultima che con la partita IVA del suo Rappresentate Fiscale. Allo stesso modo, un soggetto che ha nominato un proprio Rappresentate Fiscale, non può operare anche per mezzo dell’identificazione diretta.

 

Nei rapporti B2B un soggetto IVA italiano riceverà la fattura:

    • Da i soggetti al punto 1) e 2): senza l’applicazione dell’IVA (reverse charge Art. 17 D.P.R. 633/72);
    • Dai soggetti al punto 3): con l’applicazione dell’IVA italiana.

 

Il MOSS

Ai fini di semplificare gli adempimenti fiscali per coloro che vendono servizi elettronici, per i soli rapporti B2C la normativa prevede il MOSS (Mini One Shop Stop).

 

Questa opzione è applicabile per coloro che offrono:

  • Servizi di teleradiodiffusione;
  • Servizi di telecomunicazione;
  • Servizi elettronici.

 

A mero titolo esemplificativo:

Mario Rossi residente a Roma acquista un App a pagamento per il cellulare, da una società tedesca registrata al MOSS. La società tedesca in questo modo, può semplicemente applicare l’IVA del suo Stato e versarla al suo fisco. Quest’ultimo, in modo autonomo, girerà l’importo al fisco Italiano.

 

Come possiamo renderci conto se il nostro fornitore è iscritto al MOSS?

Di norma, emetterà la fattura con la partita IVA avente la dicitura iniziale “EU”.

Le “vendite a distanza”

Secondo la disciplina delle “vendite a distanza” (Art.41, comma 1, lettera b) D.L. 331/93) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili di beni (il legislatore ha precisato che, più in generale, vanno considerate tutte le cessioni di beni con trasporto a destinazione da parte del cedente), verso clienti privati (B2C) residenti nella Comunità Europea, sono imponibili nel paese del fornitore, nel caso di vendite, effettuate in ciascun Stato membro della Comunità  Europea, nell’anno precedente o nell’anno in corso, non superiori a 100.000,00€ o all’eventuale minor importo stabilito nell’altro Stato.

 

L’Italia permette che ogni fornitore straniero, operante nel regime delle “vendite a distanza”, venda beni imponibili nel suo paese, per un massimo annuale 35.000€.

 

Nel caso il fornitore sfori questo limite, le operazioni saranno imponibili in Italia dunque, il soggetto dovrà nominare nel nostro Stato un Rappresentate Fiscale oppure, identificarsi.

 

Precisiamo che non rientra in questa disciplina la vendita di:

  • Mezzi di trasporto nuovi;
  • Beni da montare e assemblare in un altro Stato membro della Comunità Europea;
  • Beni soggetti ad accisa.

 

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