DETRAZIONE CASA DI RIPOSO

La detrazione delle rette per la casa di riposo

Hai un familiare che soggiorna in casa di riposo? Vediamo oggi come fare, per detrarre parte delle rette.

Il costo per il mantenimento di un anziano in casa di riposo è molto ingente, ma non tutti sanno che, una parte delle rette è detraibile fiscalmente.

Esaminiamo quindi oggi, quali oneri inerenti al soggiorno in casa di risposo, sono detraibili in Dichiarazione dei redditi.

 

Sono detraibili in Dichiarazione dei redditi solo le spese mediche sostenute per l’anziano che soggiorna in casa di riposo dunque, non sussiste alcuna agevolazione fiscale per la quota di retta relativa al soggiorno.

 

Pertanto, l’istituto che gestisce l’ospizio deve certificare in modo chiaro e specifico ogni voce di spesa, in modo tale da poter portare in detrazione la quota parte relativa alle spese mediche.

 

Nel caso non si disponga di tale certificato, la detrazione non può essere calcolata.

 

Evidenziamo che, se la spesa è sostenuta per un familiare a carico (per esempio, se viene pagata dal figlio, a favore del genitore) la fattura deve contenete sia i dati anagrafici ed il codice fiscale di chi effettua il pagamento (figlio) che quelli relativi al familiare in favore del quale la spesa è stata sostenuta (genitore).

 

In ultima precisiamo che, nel caso all’anziano ricoverato in casa di riposo, sia stato accertato lo stato di non autosufficienza, si possono ottenere sgravi fiscali per oneri differenti.

 

Hai domande? Vuoi maggiori informazioni legate alla detrazione delle rette per la casa di riposo? Lascia un commento qui sotto, ti risponderemo il prima possibile.

In alternativa ti ricordiamo che puoi contattarci in ogni momento tramite il nostro modulo contatti del sito, concordando con noi un appuntamento conoscitivo senza impegno.

48 commenti
  1. Fabio
    Fabio dice:

    La quasi totalità delle RSA si rifiuta di rilasciare documentazione in cui specifica il dettaglio delle prestazioni e, quando si è fortunata, al massimo si riceve a marzo dell’anno successivo una dichiarazione dell’importo/percentuale di deduzione spettante. Questa modalità non potrebbe essere passibile di evasione IVA da parte della RSA in quanto le diverse prestazioni (sanitarie e alberghiere) sono soggette a regimi ed aliquote diverse e che pertanto le fatture mensili devono evidenziare chiaramente gli importi riferiti alle due diverse tipologie di costo? Grazie

    Rispondi
    • Greta Beltrame
      Greta Beltrame dice:

      Gentile Fabio, la ringrazio per averci contattato.
      La maggior parte delle RSA operano in convenzione con il SSN.
      In questa ipotesi, i servizi da loro offerti sono esenti ai fini IVA (sia le cure mediche, che il vitto e la somministrazione dei medicinali).
      Le prestazioni normalmente svolte dalle RSA, non sono pertanto assoggettate a questa imposta.
      I contribuenti che effettuato attività esenti IVA, sono esonerati per legge dall’obbligo di fatturazione.
      Anche per questi soggetti rimane l’obbligo di emissione della fattura nei casi in cui sia il cliente a chiederla.
      L’Agenzia delle Entrate, nelle proprie circolari, richiede che l’ente indichi distintamente e dettagliatamente nella documentazione rilasciata periodicamente, qual è la natura delle somme addebitate. Questo dettaglio è necessario per usufruire delle agevolazioni fiscali.
      Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.

      Rispondi
  2. Giorgio
    Giorgio dice:

    Da alcuni mesi (11/2016) ho ricoverato mia suocera (presente nello stato di famiglia ma fiscalmente indipendente) presso una casa di riposo privata. E’ cieca totale (100%) e usufruisce della pensione minima (sociale) e dell’assegno di accompagnamento. Il ricovero si è reso necessario dopo che è stata in ospedale dove le hanno diagnosticato un tumore al polmone e quindi non era più accudibile in famiglia.
    In queste condizioni, la retta, che viene fatturata a mio nome per suo conto, può essere almeno parzialmente detratta?
    grazie

    Rispondi
    • Greta Beltrame
      Greta Beltrame dice:

      Gentile Giorgio,
      la ringrazio per il quesito posto.
      Le condizioni necessarie al fine che lei possa detrarre tali spese, sono le seguenti:
      1. La signora deve “essere fiscalmente a suo carico”, dunque che nel corso del 2016, deve aver percepito un reddito inferiore a Euro 2.840,51;
      2. La signora deve risiedere con lei (condizione che, dalla sua descrizione, risulta esistente);
      3. La fattura della rette deve rispettare i requisiti menzionati nel seguente articolo.

      Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti.

      Rispondi
        • Greta Beltrame
          Greta Beltrame dice:

          Buongiorno,
          riteniamo che quanto indicato nell’articolo e nei successivi commenti, descriva in maniera esaustiva l’argomento.
          Nel caso lei desideri ricevere maggiori informazioni, la preghiamo di fissare un appuntamento in studio, al fine di poter visionare la documentazione e fornirle delle indicazioni precise e puntuali.

          Grazie

          Studio De Lucca

          Rispondi
  3. Patrizia
    Patrizia dice:

    Buongiorno, mia madre è ricoverata in una casa di riposo, che ha fornito la regolare fattura con evidenza delle spese mediche. L’ammontare dell’Irpef da lei pagata nel 2016 non consente la detrazione totale del suddetto importo. La retta della casa di riposo viene pagata dal c/c di mia madre con la sua pensione e integrando con i suoi risparmi. Può detrarre uno dei figli l’ammontare residuo delle spese mediche della casa di riposo? Grazie

    Rispondi
    • Greta Beltrame
      Greta Beltrame dice:

      Gentile Sig.ra Patrizia,
      la ringrazio per averci contattato.
      Se sua madre risulta essere fiscalmente a carico di uno dei suoi figli (nel corso del 2016, deve aver percepito un reddito inferiore a Euro 2.840,51) e risiede nella sua medesima abitazione, allora il figlio ha diritto alla detrazione di queste spese mediche. Non incidono sulla detrazione, il metodo di pagamento delle fatture ed il fatto che questi documenti contengano i dati della signora ricoverata, ma non quelli del figlio.

      Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti.

      Rispondi
  4. Elisabetta lucchiari
    Elisabetta lucchiari dice:

    Buona sera mio padre è ricoverato in una struttura. .a giorni mi rilasceranno attestazione per anno 2016 con suddivisione fra spese sanitarie e soese vitto…desideravo sapere fino a che importo si può fare la detrazione e lui avendo anche pensione di accompagnamento chiedevo che percentuale di detrazione gli spetta

    Rispondi
    • Greta Beltrame
      Greta Beltrame dice:

      Gentile Sig.ra Elisabetta,
      la detrazione delle spese mediche sostenute dai contribuenti per se stessi o per i propri familiari a carico è pari al 19% dell’ammontare totale della spesa sostenuta nell’anno solare, dedotta la franchigia di Euro 129,11. Le detrazioni relative alle spese sanitarie possono essere ripartite in quattro quote annuali costanti e di pari importo, se l’ammontare delle spese sostenute nell’anno è superiore ad Euro 15.493,71.
      Invece, se il familiare non è fiscalmente a carico ma è affetto da una di quelle patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, allora la detrazione è ammessa ma nel limite di Euro 6.197,48 annui (anche in questo caso, la detrazione è sempre nel 19% al netto della franchigia di Euro 129,11).
      Casistica diversa, si presenta nel caso in cui suo padre sia un soggetto disabile (deve aver ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l’incarico di certificare l’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.) perchè in questo caso, tutte le sue spese mediche sono deducibili. La deduzione è ammessa anche se non fosse ritenuto un familiare fiscalmente a carico.

      Rimango a disposizione.

      Rispondi
  5. Maria
    Maria dice:

    Mia cognata, invalida al 100% per Miastenia gravis e Demenza senile a tipo Alzheimer, è da due anni ricoverata in una RSA. La parte sanitaria della retta è pagata dal Servizio Sanitario la restante parte
    alberghiera è pagata con la pensione, l’assegno di accompagnamento e l’affitto di un appartamento di
    sua proprietà. Durante un incontro con alcuni familiari di altri ospiti della struttura qualcuno ha detto che ci sono delle novità sulla possibilità di portare in detrazione anche parte della spesa alberghiera. Come
    tutore di mia cognata da questo anno dovrò provvedere a fare, per suo conto, la dichiarazione dei red-
    diti e chiarimenti in merito mi sarebbero davvero utili. Aggiungo che abitiamo in Toscana.

    Rispondi
    • Greta Beltrame
      Greta Beltrame dice:

      Gentile Sig.ra Maria,
      per l’alloggio di sua cognata presso il centro RSA, la detrazione non spetta per la retta di ricovero, ma solo per le spese mediche indicate separatamente nella documentazione rilasciata dall’RSA. Invece, se la signora è invalida ai sensi della Legge n. 104 del 05 febbraio 1992 sono deducibili dal reddito sia le spese mediche generiche che quelle di assistenza specifica. Purtroppo, non siamo a conoscenza se la regione Toscana abbia istituito dei particolari benefi per coloro che sono ricoverati nelle strutture del suo territorio. Le consigliamo di consultare la sua USL di riferimento.

      Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.

      Rispondi
  6. Elena
    Elena dice:

    Buongiorno gent.ma sig.ra Beltrame,
    sono una legale rappresentante di una cooperativa residenziale per anziani autosufficienti e forniamo l’alloggio, non forniamo nessun servizio sanitario come il medico o servizi riabilitativi , abbiamo una infermiera che viene 2/3 volte a settimana e le operatrici assistenziali , quindi in pratica come dovrei fare questo calcolo per poter rilasciare la certificazione al ospite ? Dovrei risalire le spese del anno precedente che poi saranno le paghe dell’infermiera diviso il numero di ospiti ?
    nel frattempo la ringrazio e auguro buona giornata

    Rispondi
    • Greta Beltrame
      Greta Beltrame dice:

      Gentile Sig.ra Elena,
      le confermo che le spese mediche e di assistenza specifica per disabili vanno indicate nel rigo E25.
      Essendo queste spese deducibili, non è possibile definire con esattezza il beneficio fiscale, senza disporre di tutti i dati della Dichiarazione dei redditi.

      Cordiali Saluti

      Rispondi
  7. Lidia
    Lidia dice:

    Mia mamma è ricoverata da poco tempo in una C.R.A., non è a mio carico e non risiede con me.
    La struttura dove è ricoverata mi ha informato che a fine anno rilascerà la certificazione per le spese mediche e le spese “alberghiere”. Le fatture vengono emesse a nome di mia mamma ed il pagamento viene effettuato dal suo c/c. Potrà mia mamma detrarre nel dal prossimo anno le spese mediche ed in quale misura? Grazie Lidia

    Rispondi
    • Greta Beltrame
      Greta Beltrame dice:

      Gentile Sig.ra Lidia,
      sua madre potrà detrarre il 19% dell’ammontare totale della spesa medica certificata, dedotta la franchigia di Euro 129,11. Le detrazioni relative alle spese sanitarie possono essere ripartite in quattro quote annuali costanti e di pari importo, se l’ammontare delle spese sostenute nell’anno è superiore ad Euro 15.493,71.

      Rimango a disposizione.

      Rispondi
  8. giovanni Ruggiu
    giovanni Ruggiu dice:

    U mio amico (80enne) è stato ricoverato (per tutto il 2016, e lo è tuttora).La struttura ricettivA gli ha rilasciato, di recente, una dichiarazione riportante :
    9.600 € vito e alloggio
    3.200 € assistenza di base, cura della persona, fisioterapia
    500 € quota riscaldamento/aria condizionata.
    Chiedo cortesemente a Voi quale sia la “voce di spesa” detraibile ai fini fiscali.
    Aggiungo che nel “730 precompilato 2017” non risulta alcuna cifra riguardante il merito.
    Grazie mille, attendo ansiosamente Vs risposta.

    Rispondi
    • Greta Beltrame
      Greta Beltrame dice:

      Gentile Sig. Giovanni,
      purtroppo la dichiarazione emessa dalla struttura è carente, in quanto avrebbe dovuto dettagliare le spese sanitarie sostenute.
      Le consiglio di richiedere un certificato aggiuntivo.

      I dati mancanti nel c.d. 730 precompilato, nel rispetto delle condizioni di legge, possono essere integrati.

      Cordiali Saluti

      Rispondi
  9. Gina
    Gina dice:

    Mia madre e’ ricoverata dal novembre scorso in una struttura privata a seguito di un ictus ischemico avuto lo scorso anno. Le e’ stata riconosciuta l’invalidità del 100% con assegno di accompagnamento. La retta viene pagata con la sua pensione e con l’accompagnamento.
    Cosa posso detrarre dalla dichiarazione dei redditi che faccio a suo nome per l’anno 2016?

    Rispondi
    • Greta Beltrame
      Greta Beltrame dice:

      Gentile Sig.ra Gina,
      se sua madre è invalida ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, nella propria Dichiarazione dei redditi potrà dedurre le sue spese mediche generiche (prestazioni rese da un medico generico, acquisto medicinali) e quelle di assistenza specifica.

      Cordiali Saluti

      Rispondi
  10. Anna Maria
    Anna Maria dice:

    Salve,
    la casa di risposo è obbligata a specificare nella fattura o in un altro documento rilasciato a parte, la somma relativa alle spese di assistenza specifica ad una persona disabile al 100%?
    Grazie se vorrà rispondermi.

    Rispondi
    • Greta Beltrame
      Greta Beltrame dice:

      Gentile Sig.ra Anna Maria,
      attualmente la normativa non obbliga le case di risposo a rilasciare un documento, ulteriore alla fattura, che descriva in modo specifico e puntuale tutte le spese sanitarie sostenute.

      Cordiali Saluti

      Rispondi
  11. Simone
    Simone dice:

    Salve
    Mi conferma che le spese sanitarie della retta di casa di riposo certificate dalla struttura e di solito corrispondenti al 50% della stessa retta possono essere detrarre al 19% dell’intera somma sostenuta senza limiti se sostenute da anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente e titolare di assegno di accompagnamento per invalidità al 100%

    Rispondi
    • Greta Beltrame
      Greta Beltrame dice:

      Gentile Sig. Simone,
      la ringrazio per averci contattato.
      Se suo padre è stato dichiarato disabile (deve aver ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l’incarico di certificare l’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.) tutte le sue spese sanitarie sono deducibili.
      Nel caso invece, suo padre sia invalido ma non disabile, allora le sue spese mediche sono detraibili nella misura del 19%.
      Se l’ammontare delle spese sostenute nell’anno risulta essere superiore ad Euro 15.493,71, le detrazioni relative alle spese sanitarie possono essere ripartite in quattro quote annuali costanti e di pari importo.
      Di norma, la scelta di rateizzare l’importo in quattro rate viene effettuata nel caso d’incapienza dell’imposta per l’anno in cui si riferisce la spesa sostenuta (ovvero, nel caso in cui suo padre sia tenuto al versamento di un importo inferiore d’imposte, rispetto a quelle che avrebbe diritto di poter detrarre).

      Rimango a sua disposizione.

      Cordiali Saluti

      Rispondi
  12. Giovanni
    Giovanni dice:

    Buongiorno da Gennaio 2018 ho la mamma ricoverata in RSA e riconosciuta invalida al 100% dalla commissione medica competente. Le spese sanitarie direi che sono deducibili dal reddito ma la certificazione l’avrò a marzo 2019 e la struttura mi ha detto che ammontanto a 55,63 al giorno. Vorrei fare un conto per vedere se la mamma avrà capienza per la deducibilità e per non perdere niente vorrei intestare le fatture o a me o a mia sorella ma non ho idea di come viene calcolata la somma in quanto 55,63x365gg = 20.304,95 e sicuramente non è questa la cifra della deduzione. Grazie per la disponibilità

    Rispondi
    • Greta Beltrame
      Greta Beltrame dice:

      Buongiorno,
      riteniamo che quanto indicato nell’articolo e nei successivi commenti, descriva in maniera esaustiva l’argomento.
      Nel caso lei desideri ricevere maggiori informazioni, la preghiamo di fissare un appuntamento in studio, al fine di poter visionare la documentazione e fornirle delle indicazioni precise e puntuali.

      Grazie

      Studio De Lucca

      Rispondi
  13. Katiuscia
    Katiuscia dice:

    Buongiorno in riferimento alla certificazione rilasciata da RSA per la quota sanitaria sapreste dirmi come viene calcolata? La quota sanitaria nella RSA dove è ricoverata la mamma è di euro 55,63 al giorno x365 giorni fa un totale di euro 20.304,00 non credo sia questa la cifra da dedurre.
    Grazie per l’informazione

    Rispondi
    • Greta Beltrame
      Greta Beltrame dice:

      Buongiorno,
      riteniamo che quanto indicato nell’articolo e nei successivi commenti, descriva in maniera esaustiva l’argomento.
      Nel caso lei desideri ricevere maggiori informazioni, la preghiamo di fissare un appuntamento in studio, al fine di poter visionare la documentazione e fornirle delle indicazioni precise e puntuali.

      Grazie

      Studio De Lucca

      Rispondi
  14. LUCILLA
    LUCILLA dice:

    Buonasera, ho appena ricevuto la certificazione 2017 da parte della rsa per il ricovero di mio padre che ha la L.104/92. A. fronte di una spesa totale di 17.789,00 euro mi pare troppo poco l’importo di euro 2.978,00 per le spese di assistenza specifica (oss, ecc ecc). Sbaglio ?
    ringrazio per l’attenzione

    Rispondi
    • Greta Beltrame
      Greta Beltrame dice:

      Buongiorno,
      riteniamo che quanto indicato nell’articolo e nei successivi commenti, descriva in maniera esaustiva l’argomento.
      Nel caso lei desideri ricevere maggiori informazioni, la preghiamo di fissare un appuntamento in studio, al fine di poter visionare la documentazione e fornirle delle indicazioni precise e puntuali.

      Grazie

      Studio De Lucca

      Rispondi
  15. Luigia Bucca
    Luigia Bucca dice:

    Mia mamma ha 94 anni e non è autosufficiente. Si trova presso una comunità alloggio per anziani che è una SRLs ( società responsabilità limtata semplificata). Percepisce la reversibilità e l’assegno di accompagnamento con i quali paga la retta che comprende assistenza, vitto e alloggio. Le spese mediche sono a carico di mia mamma. Vorrei sapere se è possibile detrarre l’ammontare della retta che viene corrisposta tramite bonifico dal c / c di mamma dove noi due figli siamo contestatari. Grazie

    Rispondi
    • Greta Beltrame
      Greta Beltrame dice:

      Buongiorno,
      riteniamo che quanto indicato nell’articolo e nei successivi commenti, descriva in maniera esaustiva l’argomento.
      Nel caso lei desideri ricevere maggiori informazioni, la preghiamo di fissare un appuntamento in studio, al fine di poter visionare la documentazione e fornirle delle indicazioni precise e puntuali.

      Grazie

      Studio De Lucca

      Rispondi
  16. FLAVIO BONIFORTI
    FLAVIO BONIFORTI dice:

    Buona sera.
    Mia madre è stata ricoverata in una RSA ed è riconosciuta invalida al 100% e prende l’accompagnamento. Fiscalmente è indipendente.
    La retta viene pagata in parte da mia madre con la pensione ( l’assegno però lo firmo io in quanto cointestatario del conto ), una parte la pago io e una parte la paga mia sorella.
    Il contratto è intestato a mia sorella e le fatture sono intestate a lei per cui le detrazioni fiscali le richiedeva a suo nome facendo il 730.
    Ora la rsa ci ha fatto sapere che la cosa non è regolare in quanto la parte di retta maggioritaria è a mio nome in quanto come detto sopra firmo io gli assegni come cointestatario del conto con mia madre.
    La Rsa ha detto che il contratto e le fatture devono essere intestate a me. Oppure intestare il contratto a me e a mia sorella facendo in fattura la spaccatura con le quote di pertinenza.
    Non so se sono stato chiaro, ma è un po difficile spiegare.
    Potreste darmi chiarimenti?
    Grazie.
    Flavio Boniforti

    Rispondi
    • Greta Beltrame
      Greta Beltrame dice:

      Buongiorno,
      riteniamo che quanto indicato nell’articolo e nei successivi commenti, descriva in maniera esaustiva l’argomento.
      Nel caso lei desideri ricevere maggiori informazioni, la preghiamo di fissare un appuntamento in studio, al fine di poter visionare la documentazione e fornirle delle indicazioni precise e puntuali.

      Grazie

      Studio De Lucca

      Rispondi
  17. Rosanna
    Rosanna dice:

    Mio papa è stato ospite in una casa di cura (no RSA) pagando una retta che ora non posso detrarre perche sulla fattura non ce la parte della quota sanitaria
    La struttura dichiara di non esserci state spese mediche quindi la retta e tutta alberghiera e possibile questa risposta? Il papa è disabile quindi legge 104 anche sevil soggiorno e stato breve perche trasferito per altri motivi in RSA. Per quel periodo non si può detrarre davvero niente ? Le rette non sono già comprese di quota spese sanitarie più quota spese alberghiera ? Come posso fare se non vogliono dichiarare ?

    Rispondi
    • Greta Beltrame
      Greta Beltrame dice:

      Buongiorno,
      riteniamo che quanto indicato nell’articolo e nei successivi commenti, descriva in maniera esaustiva l’argomento.
      Nel caso lei desideri ricevere maggiori informazioni, la preghiamo di fissare un appuntamento in studio, al fine di poter visionare la documentazione e fornirle delle indicazioni precise e puntuali.

      Grazie

      Studio De Lucca

      Rispondi
  18. moreno
    moreno dice:

    Buongiorno, mia madre e’ ricoverata in rsa non autosufficiente con riconoscimento L. 104 e 508.
    Riceve a suo nome fattura della quota sanitaria annuale ma non produce 730 in quanto sotto limite di reddito. Posso portare in deduzione come figlio la fattura anche se non ho sostenuto le spese a mio nome?
    ringrazio per l’attenzione

    Rispondi
    • Greta Beltrame
      Greta Beltrame dice:

      Buongiorno,
      riteniamo che quanto indicato nell’articolo e nei successivi commenti, descriva in maniera esaustiva l’argomento.
      Nel caso lei desideri ricevere maggiori informazioni, la preghiamo di fissare un appuntamento in studio, al fine di poter visionare la documentazione e fornirle delle indicazioni precise e puntuali.

      Grazie

      Studio De Lucca

      Rispondi
  19. Patrizia
    Patrizia dice:

    Buongiorno,
    mia madre da agosto è in una casa di riposo. Ha la pensione e l’accompagno. Può detrarre la spesa della casa di riposo lei stessa, avendo l’accompagno? Le spese per le medicine sono a parte, le pago io poiché fornisco la casa delle stesse, comunque sono a suo nome e di importi non rilevanti. Grazie

    Rispondi
    • Greta Beltrame
      Greta Beltrame dice:

      Buonasera,
      riteniamo che quanto indicato nell’articolo e nei successivi commenti, descriva in maniera esaustiva l’argomento.
      Nel caso lei desideri ricevere maggiori informazioni, la preghiamo di fissare un appuntamento in studio, al fine di poter visionare la documentazione e fornirle delle indicazioni precise e puntuali.

      Grazie

      Studio De Lucca

      Rispondi
  20. Donatella
    Donatella dice:

    Buonasera, mia madre invalida al 100 % con 104/92 è in una casa di riposo da fine gennaio 2018 ogni mese mi rilasciano una ricevuta non fiscale che attesta il pagamento con dicitura “Retta”ma ai fini della detrazione fiscale il commercialista mi ha detto che non è sufficiente.
    Alla mia richiesta di una ricevuta con dettaglio di Assistenza alla persona la casa di riposo mi ha risposto che non è obbligata a rilasciare nessuna ricevuta né tantomeno fattura.
    Vorrei sapere il Suo parere.

    Rispondi
    • Greta Beltrame
      Greta Beltrame dice:

      Buongiorno,
      riteniamo che quanto indicato nell’articolo e nei successivi commenti, descriva in maniera esaustiva l’argomento.
      Nel caso lei desideri ricevere maggiori informazioni, la preghiamo di fissare un appuntamento in studio, al fine di poter visionare la documentazione e fornirle delle indicazioni precise e puntuali.

      Grazie

      Studio De Lucca

      Rispondi
  21. Patrizia Loi
    Patrizia Loi dice:

    Buongiorno

    mia madre e’ ricoverata da ottobre dell’anno scorso in una RS.
    Questa casa di riposo non e’ convenzionata, quindi mia madre paga tutta la retta di 2100 euro come persona non autosufficiente.

    Per adesso non ho ricevuto ancora nessuna fattura.

    Vorrei sapere se e’ possibile detrarne una parte tramite il 730…

    Eventualmente cosa dovrei fare

    Grazie

    Cordiali saluti

    Rispondi
    • Greta Beltrame
      Greta Beltrame dice:

      Buongiorno,
      riteniamo che quanto indicato nell’articolo e nei successivi commenti, descriva in maniera esaustiva l’argomento.
      Nel caso lei desideri ricevere maggiori informazioni, la preghiamo di fissare un appuntamento in studio, al fine di poter visionare la documentazione e fornirle delle indicazioni precise e puntuali.

      Grazie

      Studio De Lucca

      Rispondi
  22. Sileno
    Sileno dice:

    Buongiorno. Ho il conto cointestato con mio papà e verrà ospitato in una RSA , volevo sapere se posso intestare a me la fattura per beneficiare degli sgravi fiscali. Grazie

    Rispondi
  23. Maurizio Paoloni
    Maurizio Paoloni dice:

    Buonasera, sottopongo il caso di mia madre (autosufficiente) ricoverata presso una Rsa che rilascia doppia fattura per la quota sanitaria e per la quota sociale.
    Dal momento che è lei stessa a pagare tutti gli importi, vorrei sapere se può portare in detrazione al 19% la somma delle fatture relative alla quota sanitaria.
    Grazie, Maurizio Paoloni

    Rispondi
    • Greta Beltrame
      Greta Beltrame dice:

      Buongiorno,
      se il documento è intestato alla signora ed attesta che gli addebiti hanno natura di spesa sanitaria, la detrazione è ammessa.

      Per maggiori informazioni, le consigliamo di fissare un appuntamento in studio.

      Cordiali Saluti

      Studio De Lucca

      Rispondi
  24. Giordano CALORE
    Giordano CALORE dice:

    Per favore come valutate quanto segue: CONSIDERAZIONI – CONTENZIOSO TRIBUTARIO
    Soggetti disabili con grave e permanente invalidita’ o menomazione, indicati nell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
    TUIR art. 10, comma 1, lettera b) Diniego Agenzie delle Entrate a deducibilità dal reddito di spese di ricovero ospedaliero, spese per prestazione di medici specialisti e terapie intensive ospedaliere – Contribuente contesta diniego
    1.
    Un ospedale non è una RSA, cioè una Residenza Sanitaria Assistita e neppure un istituto di assistenza, di ricovero-riposo. Si ricorre invece alla ospedalizzazione solo quando la persona ha una effettiva necessità di cure mediche incluso terapie intensive rese con continuità, cure solitamente non ottenibili in altro tipo di struttura.
    Spese mediche necessarie vengono generate proprio quando un disabile gravemente invalidato, non autosufficiente, viene ospedalizzato (ospedale privato) per essere sottoposto ad inderogabili terapie mediche in particolar modo relativamente all’aggravarsi della sua principale patologia invalidante. Per ricevere queste urgenti terapie mediche il disabile viene adeguatamente ricoverato e nutrito. Trattasi di spese di ricovero ospedaliero che includono anche servizi di terapie intensive in appositi reparti speciali e separati.
    Questi servizi costituiscono il necessario materiale accessorio alle prestazioni mediche ed infermieristiche che devono venir rese con continuità e diventano così parte integrante ed essenziale delle cure mediche e di quelle di assistenza specifica.
    2.
    L’Agenzia delle Entrate riconosce soltanto la deducibilità di spese mediche generiche, portando come esempio quelle per prestazioni di un medico generico.
    Il Servizio Sanitario Nazionale/Regionale già fornisce istituzionalmente questa prestazione mediante il medico di base (a domicilio per i disabili molto gravi) e come noto gratuitamente, nel luogo dove il disabile dimora.
    Tra l’altro, un disabile allettato, non autosufficiente, collegato in continuo a dispositivi elettromedicali (ad es. quelli di ventilazione mediante O2), usufruente di Assistenza Sanitaria Domiciliare Integrata ADI/ASL e di assistenza di operatori socio-sanitari, viste le obbiettive difficoltà di spostamento, non viene di solito trasferito altrove (cioè fuori della propria usuale dimora) per sottoporsi semplicemente a visite da parte di altri medici generici.
    L’Agenzia delle Entrate, applicando a suo modo l’art. 10 TUIR, visto che le visite del medico di base, identificabile appunto come “medico generico”, sono normalmente gratuite, negando il riconoscimento alla deduzione di spese mediche per prestazioni da parte di medici specialisti, paradossalmente come spese mediche, vale a dire prestazioni da parte di medici, non ne riconoscerebbe in pratica nessuna come deducibile dal reddito a quanti affetti da gravissime infermità invalidanti, non autosufficienti. E’ ragionevole questo?
    In effetti più che di visite di un medico generico, il disabile allettato, non autosufficiente, con gravissime infermità invalidanti necessita proprio di visite e controlli da parte di medici specialisti (vedi pneumologi, neurologi, fisiatri, cardiologi, ortopedici ecc.). Queste sono ragionevolmente spese mediche necessarie!
    3.
    Le terapie intensive sono delle essenziali cure mediche poste in atto in casi di alta gravità a supporto delle funzioni vitali e soltanto ospedali qualificati sono dotati di tali reparti speciali adeguatamente attrezzati. Se non sono spese mediche queste, cos’altro sarebbero?

    4.
    Viene allora spontaneamente da chiedersi quali siano, secondo l’Agenzia delle Entrate le spese mediche e di assistenza specifica ai portatori di gravi handicap (Legge 104) che si possono riportare al rigo RP25 del modello di dichiarazione dei redditi?
    Relativamente alle spese mediche ed a quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, stabilite come deducibili dal reddito dal legislatore come da art.10, comma 1, lett. b), su quali fonti del diritto l’Agenzia delle Entrate fonda il proprio diniego al riconoscimento come deducibili dal reddito di quelle per medici specialisti, per terapie intensive e per ricovero ospedaliero? Fonda forse le sue contestazioni sulle circolari, risoluzioni, istruzioni emesse dalla Amministrazione da cui dipende? Sono queste le fonti del diritto per l’Agenzia delle Entrate?
    Per quale motivo il legislatore ha voluto stabilire quanto esplicitamente e precisamente enunciato all’art. 10, comma 1, lett. b)? Risposta: perché il legislatore ha inteso puntualmente differenziare il trattamento da riservare ai disabili molto gravi sotto forma di concessione di una particolare agevolazione, cioè la deducibilità delle spese mediche dal reddito, rispetto al trattamento nei confronti di altri tipi di contribuente, ad esempio la detraibilità di tali spese solo dall’IRPEF. Questo viene anche confermato da varie sentenze tributarie emesse dalla Suprema Corte di Cassazione (tra le altre 14021-16.06.06,12192-18.05.10). Ciò nonostante, l’Agenzia delle Entrate nega il riconoscimento alla deducibilità dal reddito delle spese mediche per medici specialisti, per terapie intensive e per ricovero presso gli ospedali. Sembrerebbe paradossalmente che l’Agenzia delle Entrate faccia tutto l’opposto di quanto stabilito in una norma di legge.
    Per l’Amministrazione Tributaria la salvaguardia dei diritti dell’erario è un compito istituzionale, non lo è cercare di travalicare il dettato della legge a pregiudizio di un contribuente che peraltro si trova anche in una posizione di grave difficoltà.
    5.
    A riguardo si noti che Secondo la Sent. n. 22486 Sez. 5 del 02.10.2013 (pag.6,7) e poi l’Ordinanza n. 25905 Sez. 5 del 31.10.17 della Suprema CORTE DI CASSAZIONE, di cui sono disponibili i testi completi, le circolari e/o risoluzioni e/o istruzioni ministeriali in materia tributaria non possono imporre adempimenti non previsti dalla legge. La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che le circolari ministeriali in materia tributaria non sono fonte del diritto, e pertanto non possono imporre al contribuente adempimenti non previsti dalla legge e men che meno istituire cause di revoca della agevolazione fiscale non contenute in una norma di legge.””
    Di conseguenza tutte le circolari e/o risoluzioni e/o istruzioni in materia tributaria emanate dai ministeri e poi a valle applicate da loro dipendenze, a cui ad esempio l’Agenzia delle Entrate si richiama nel formulare le esclusioni di spese dalla deducibilità, non costituiscono fonte del diritto e non possono coerentemente imporre adempimenti non previsti dalla legge e tanto meno istituire cause di revoca della agevolazione fiscale non stabilite in una norma di legge.
    Risulta quindi fuori luogo che l’Agenzia delle Entrate, contestando la posizione dei Sigg. Contribuenti, faccia riferimento a quanto contenuto nelle loro circolari ed istruzioni, ove questo contenuto non trovi chiaro fondamento in alcuna fonte del diritto. Grazie

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