fattura elettronica subappaltatori

La fattura elettronica per i subappaltatori delle Pubbliche Amministrazioni

La Legge di bilancio 2018, prevede che l’obbligo di fatturazione elettronica si applichi:

Alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica.

Questo obbligo decorre dal 1° luglio 2018.

Che cosa si intende per “filiera di imprese”?

Per “filiera delle imprese” si intende l’insieme dei soggetti, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi (compresi quelli di natura intellettuale), qualunque sia l’importo dei relativi contratti o subcontratti.

Facciamo un esempio…
L’impresa Mario Rossi stipula un contratto di appalto con la Pubblica Amministrazione XY ed un subappalto (o un subcontratto) con i soggetti Impresa Paolo Verdi ed Impresa Luigi Bianchi, per la realizzazione di alcune opere:

  • le prestazioni rese da Mario Rossi a XY sono soggette all’obbligo di fatturazione elettronica, in quanto rese ad una Pubblica Amministrazione;
  • le prestazioni rese da Paolo Verdi e Luigi Bianchi nei confronti di Mario Rossi devono altresì essere documentate con fattura elettronica, in base alla nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2018;
  • per i beni e servizi forniti da un ulteriori soggetti a Paolo Verdi e/o Luigi Bianchi, non sussiste, invece, l’obbligo di emissione della fattura elettronica (almeno sino al 1° gennaio 2019, quando lo stesso sarà generalizzato) potendo anche essere emessa in formato analogico (fattura “classica”).

Il ultima segnaliamo che, sia le fatture emesse dall’impresa capofila nei confronti della Pubblica Amministrazione, sia le fatture emesse da subappaltatori e subcontraenti verso l’impresa capofila, devono indicare i codici CIG (Codice Identificativo di Gara) e CUP (Codice Unitario di Progetto).

Desideri avere maggiori informazioni? Contattaci!

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *