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FATTURE D’ACQUISTO: RIDOTTI I TERMINI DI DETRAZIONE DELL’IVA

A seguito dei chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 1 del 17/01/2018, riteniamo utile riepilogare i cambiamenti in tema di detraibilità iva sugli acquisti e sui termini per le registrazioni.

L’articolo 19 DPR 633/72 come modificato nel corso del 2017 prevede che il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

L’iva di un acquisto effettuato nel 2017 può essere detratta al più tardi nella dichiarazione Iva che si va a presentare ad aprile 2018.

L’articolo 25 del DPR 633/72 (anche questo innovato nel corso del 2017) riconosce la possibilità di annotare le fatture di acquisto nell’apposito registro al più tardi nel termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura.

L’Agenzia delle Entrate, rifacendosi ai principi comunitari sostiene che le due indicazioni (art. 19 e art. 25) debbano essere coordinate e lette in questo senso:

Il termine per l’esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione (sostanziale) dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e (formale) del possesso di una valida fattura.

Pertanto, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell’anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, annota il medesimo in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza.

L’Agenzia riporta inoltre il seguente esempio:

Una fattura di acquisto ricevuta nell’anno 2018 (e relativa ad un acquisto di beni consegnati nel 2017) potrà essere annotata in contabilità, al più tardi, entro il 30 aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2018).

Se annotata nei registri del periodo 2018 la relativa iva confluirà in una delle liquidazioni del periodo (in relazione al ricevimento della fattura).

Qualora la registrazione di tale documento avvenga nei primi quattro mesi del 2019, essa dovrà essere effettuata in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, al fine di evidenziare che l’imposta – non computata nelle liquidazioni periodiche IVA relative al 2019 – concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2018.

Per quanto concerne la verifica del momento in cui la fattura d’acquisto è stata ricevuta dal  cessionario/committente, la ricezione stessa deve emergere (ove non risultante da posta elettronica certificata o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento medesimo) da una corretta tenuta della contabilità, in modo da consentire un puntuale controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti.

Mentre se il documento viene ricevuto tra l’ultima dichiarazione relativa all’anno precedente e il termine della detrazione (30 aprile) ci possono essere due soluzioni:

  1. l’annotazione delle fatture nel registro IVA acquisti 2017, con la riapertura dell’ultima liquidazione periodica del 2017;
  2. l’annotazione delle fatture nel registro IVA acquisti 2018 e per poter esercitare il diritto alla detrazione potrebbe risultare sufficiente la semplice esposizione dell’imposta a credito.

 

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