sanzione fattura elettronica

Le sanzioni per la trasmissione tardiva delle fatture elettroniche

 

Oramai è trascorso più di un anno dall’obbligo, quasi generalizzato, dell’emissione delle fatture elettroniche.

Dunque, oggi parleremo delle sanzioni dovute a chi trasmette tardivamente le fatture elettroniche e dei metodi per ravvedersi.

Come ben sappiamo, le fatture devono essere trasmesse telematicamente allo SDI (Sistema di Interscambio) entro il dodicesimo giorno dalla loro emissione.

 

Esempio:

  1. Sono un professionista? Se il giorno 10 febbraio incasso il mio preavviso, entro il 22 febbraio devo trasmettere allo SDI la parcella.
  2. Sono un commerciante? Se il giorno 31 gennaio predispongo la fattura, riepilogante tutti i D.D.T. di vendita del mese, entro il 12 febbraio la devo trasmettere allo SDI.

 

Assodato quanto sopra, possiamo ora riassumere gli errori più comuni relativi alla tardiva trasmissione in due casistiche:

  1. Tardiva trasmissione, senza variazione del versamento dell’IVA. Per esempio: sono un soggetto che liquida l’IVA trimestralmente e trasmetto la fattura del 31/01/2020 in data 29/02/2020. In questo caso, il mio errore non comporterà un tardivo versamento dell’IVA e dunque, sarò soggetto ad una sanzione da 250 euro a 2.000 euro. Posso ravvedere al mio errore, versando entro 90 giorni dalla sua esecuzione, la somma di 27,78€ per ogni fattura trasmessa tardivamente.
  2. Tardiva trasmissione, con variazione del versamento dell’IVA. Per esempio: sono un soggetto che liquida l’IVA mensilmente e trasmetto la fattura del 31/01/2020 in data 29/02/2020. In questo caso, il mio errore comporterà un tardivo versamento dell’IVA e dunque, sarò soggetto ad una sanzione dal 90% al 180% dell’imposta, con importo minimo di 500 euro. Posso ravvedere al mio errore, versando entro 90 giorni dalla sua esecuzione, la somma di 55,56€ per ogni fattura trasmessa tardivamente.

 

Se per caso me ne accordo successivamente ai 90 giorni?

Posso comunque ravvedermi, versando maggiori importi di sanzione, sempre che l’Agenzia delle Entrate non abbia già segnalato l’errore.

 

Hai trasmesso tardivamente delle fatture e vuoi rimediare all’errore commesso?

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